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FAQ Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla legge o quando il medico competente lo richiede in base alla valutazione dei rischi. Comprende visite preventive, periodiche, su richiesta e in occasione del cambio di mansione. Il giudizio di idoneità è impugnabile entro 30 giorni davanti all'ASL.

Riferimenti normativi principali: D.Lgs. 81/08 (art. 41 (sorveglianza sanitaria)) · D.Lgs. 81/08 (art. 25 (obblighi del medico competente))

La sorveglianza sanitaria in sintesi

Visite mediche, giudizi di idoneità e compiti del medico competente sono il tema di questa sezione. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa, per esempio in presenza di esposizione a rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi o uso del videoterminale per almeno 20 ore settimanali, e quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi (art. 41 D.Lgs. 81/08).

Comprende la visita preventiva, quella periodica (di norma annuale, salvo diversa cadenza stabilita dal medico competente o dalla normativa specifica), la visita al cambio di mansione e quella al rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Contro il giudizio di idoneità è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni.

Approfondisci: Guida alla sorveglianza sanitaria · Nomina del medico competente · Servizio di sorveglianza sanitaria

Domande frequenti

  • Con quale frequenza vanno fatte le visite mediche periodiche?

    Cadenza di norma annuale, ma il medico competente la modula in base al rischio: per i VDT biennale con prescrizioni/limitazioni o dopo i 50 anni e quinquennale negli altri casi; per l’amianto almeno ogni 3 anni. Sempre obbligatorie preventiva, cambio mansione e rientro dopo assenza >60 giorni.

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  • Cosa si rischia se non si fa la sorveglianza sanitaria?

    Il datore di lavoro rischia arresto o ammenda per omessa nomina del medico competente e omessa sorveglianza sanitaria, oltre alla sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni. Restano esposti anche a ricorsi dei lavoratori e prescrizioni dell’ASL/INL.

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  • Quali tipologie di visite mediche sono previste?

    Preventiva (prima dell’adibizione), periodica (di norma annuale), su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione, al rientro dopo assenza >60 giorni per motivi di salute, e in fase di cessazione del rapporto per esposti specifici.

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  • Qual è la differenza tra visita pre-assuntiva e visita preventiva?

    La visita preventiva (art. 41 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/08) si esegue prima dell’adibizione alla mansione, dopo l’assunzione. La pre-assuntiva (lett. e-bis) avviene prima del contratto e può essere svolta dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell’ASL.

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  • Quando è prevista la visita medica alla cessazione del rapporto?

    La visita alla cessazione del rapporto di lavoro è prevista nei casi stabiliti dalla normativa per specifici rischi (es. agenti chimici, cancerogeni, amianto). Negli altri casi può essere richiesta dal protocollo sanitario del medico competente (art. 41 D.Lgs. 81/08).

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