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Quando è prevista la visita medica alla cessazione del rapporto?

Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)

Le tipologie di visita (art. 41)

L’art. 41 D.Lgs. 81/08 elenca le visite mediche che compongono la sorveglianza sanitaria, tra cui:

  • preventiva (anche in fase preassuntiva, a determinate condizioni);
  • periodica, secondo il protocollo;
  • su richiesta del lavoratore, se motivata;
  • in occasione del cambio mansione;
  • alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa;
  • al rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

Cessazione del rapporto

La visita alla cessazione è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa per rischi specifici (per esempio per esposizione ad agenti chimici, cancerogeni/mutageni, amianto). Negli altri casi può comunque essere inserita nel protocollo sanitario dal medico competente.

Esito

Ogni visita si conclude con un giudizio di idoneità alla mansione, eventualmente con prescrizioni o limitazioni, comunicato a datore e lavoratore.