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Termine · Formazione

Accordo Stato-Regioni (formazione sicurezza)

Gli Accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni definiscono durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-18

L'Accordo Stato-Regioni è l'atto adottato in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che disciplina in dettaglio gli obblighi formativi del D.Lgs. 81/08. Il decreto rinvia infatti agli Accordi per fissare durata minima, articolazione in moduli, contenuti e modalità (presenza, videoconferenza, e-learning) della formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, nonché di RSPP/ASPP e addetti alle emergenze.

Gli Accordi storicamente di riferimento sono quelli del 21 dicembre 2011 (formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, e datore di lavoro-RSPP) e del 7 luglio 2016, che ha riordinato e coordinato la materia. La durata della formazione del lavoratore è modulata sul livello di rischio dell'attività (basso, medio, alto) ricavato anche dal codice ATECO: in linea generale 4 ore di modulo generale comuni a tutti, più una parte specifica variabile, con aggiornamento periodico. Il preposto ha una formazione aggiuntiva rispetto a quella del lavoratore, con obbligo di aggiornamento rafforzato introdotto dalle modifiche al D.Lgs. 81/08.

La normativa formativa è in evoluzione: l'art. 37 del Testo Unico, come modificato negli ultimi anni, ha previsto l'adozione di un nuovo Accordo unico volto a individuare durata, contenuti e modalità della formazione e dell'addestramento, oltre alla formazione obbligatoria del datore di lavoro. Per garantire la validità della formazione erogata occorre verificare l'Accordo applicabile al momento del corso, i requisiti dei docenti, la corretta tracciabilità (registri, test, attestati) e il rispetto dei limiti per l'e-learning. Una formazione non conforme agli Accordi può essere considerata non valida in sede di vigilanza, con conseguenti contestazioni a carico del datore di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016
  • Art. 34 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

ASR, Accordo Conferenza Stato-Regioni, Accordi formazione 81/08

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