I DPC, acronimo di Dispositivi di Protezione Collettiva, sono le attrezzature, gli impianti e le installazioni progettate per proteggere simultaneamente tutti i lavoratori esposti a un determinato rischio, senza richiedere un’azione attiva del singolo. Rientrano tra i DPC i parapetti, le linee vita e i sistemi anticaduta fissi, le reti di sicurezza, gli impianti di aspirazione e ventilazione, le cappe chimiche, i ripari e le protezioni delle macchine, le schermature contro radiazioni e proiezioni, le barriere acustiche e i sistemi di rilevazione gas.
La distinzione tra DPC e DPI è centrale nella logica del D.Lgs. 81/08. I DPI (artt. 74-79) sono attrezzature destinate a essere indossate dal singolo lavoratore; i DPC agiscono invece sull’ambiente o sulla sorgente di rischio e proteggono il gruppo. Coerentemente con l’art. 15, che impone la priorità delle misure collettive su quelle individuali, e con l’art. 75 che ammette i DPI solo per il rischio residuo, i DPC vanno sempre considerati e adottati prima di ricorrere alla protezione individuale.
L’efficacia dei DPC dipende in modo critico dalla loro corretta installazione e dal mantenimento nel tempo: un parapetto non conforme, un aspiratore con filtri saturi o una rete deteriorata possono dare un falso senso di sicurezza. Per questo i DPC devono essere oggetto di un programma di manutenzione preventiva, di verifiche periodiche documentate e, dove previsto, di controlli da parte di enti abilitati. Il datore di lavoro deve censire i DPC presenti, valutarne l’idoneità nel DVR e garantire che restino in efficienza per tutta la durata della lavorazione.
Riferimenti normativi
- Art. 15 D.Lgs. 81/08
- Art. 75 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
DPC, dispositivi di protezione collettiva, protezioni collettive
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