La gerarchia delle misure di prevenzione è uno dei pilastri della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 elenca le misure generali di tutela secondo un ordine di priorità preciso: si parte dall’eliminazione dei rischi e, ove non possibile, dalla loro riduzione alla fonte; si privilegiano poi le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; i dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano l’ultima linea di difesa, da adottare solo quando il rischio residuo non può essere ulteriormente abbattuto con altri mezzi.
Il criterio guida è che le misure più efficaci sono quelle che agiscono il più a monte possibile del processo: eliminare il pericolo è preferibile a contenerlo, contenerlo è preferibile a proteggere il singolo lavoratore. Lo stesso art. 15 richiama inoltre il rispetto dei principi ergonomici, la limitazione al minimo del numero di esposti, la programmazione della prevenzione integrandola con tecnica, organizzazione e condizioni di lavoro, e la priorità delle misure collettive su quelle individuali.
Nella pratica questo ordine si traduce in scelte concrete durante la valutazione dei rischi: anziché distribuire subito mascherine o cuffie, il datore di lavoro deve prima chiedersi se la sostanza pericolosa può essere sostituita, se la lavorazione rumorosa può essere segregata, se un aspiratore può catturare le polveri all’origine. Solo il rischio residuo che permane dopo queste valutazioni giustifica l’assegnazione dei DPI. Documentare questo percorso logico nel DVR è essenziale anche in sede ispettiva, perché dimostra che le misure adottate non sono casuali ma frutto di una scelta tecnica motivata e coerente con la legge.
Riferimenti normativi
- Art. 15 D.Lgs. 81/08
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
gerarchia dei controlli, piramide della prevenzione, ordine delle misure di tutela
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