Per protezione collettiva si intende ogni misura tecnica o impiantistica che riduce o elimina un rischio per tutti i lavoratori potenzialmente esposti, indipendentemente dalla loro azione individuale. Esempi tipici sono i parapetti e le reti anticaduta nei cantieri, gli impianti di aspirazione localizzata per fumi e polveri, le barriere fonoassorbenti, le segregazioni di macchine pericolose, i sistemi di ventilazione e i ripari fissi delle attrezzature. La caratteristica distintiva è che la protezione opera “a monte” e non dipende dal corretto utilizzo da parte del singolo.
Il D.Lgs. 81/08 attribuisce a queste misure una priorità esplicita: l’art. 15 stabilisce che la protezione collettiva deve essere preferita a quella individuale, e l’art. 75 chiarisce che i DPI vanno impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Le protezioni collettive sono dunque la scelta d’elezione, e i DPI un complemento per il rischio residuo.
Il vantaggio pratico è notevole: una misura collettiva ben progettata protegge anche chi dimentica di indossare un dispositivo, chi transita occasionalmente nell’area o i lavoratori di imprese terze presenti in appalto. Per contro richiede progettazione, investimenti e manutenzione costante, perché un parapetto rotto o un aspiratore guasto annullano la protezione per l’intera squadra. Nel DVR il datore di lavoro deve documentare quali misure collettive ha adottato, verificarne periodicamente l’efficienza e integrarle con la sorveglianza dei preposti, che vigilano sul loro effettivo mantenimento in efficienza.
Riferimenti normativi
- Art. 15 D.Lgs. 81/08
- Art. 75 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
misure di protezione collettiva, protezioni collettive
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