L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione del lavoratore deve avvenire, oltre che alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione (per i somministrati), anche in occasione del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi. È un obbligo spesso sottovalutato, ma centrale: la formazione deve essere allineata ai rischi reali a cui il lavoratore è effettivamente esposto in un dato momento.
In pratica, quando un lavoratore cambia mansione occorre confrontare i rischi della nuova attività con quelli per i quali era già stato formato. La formazione generale, essendo trasversale, resta valida come credito; la formazione specifica va invece integrata per i rischi nuovi o diversi, e l’eventuale addestramento pratico deve essere ripetuto sulle nuove attrezzature o procedure. Lo stesso vale quando in azienda si introducono macchine, tecnologie o sostanze che modificano il quadro dei rischi.
La tempistica è un elemento delicato: la formazione e l’addestramento devono essere erogati e, ove necessario, completati prima che il lavoratore inizi a operare in condizioni di rischio nuovo, non a posteriori. Anche in questo caso la tracciabilità documentale (aggiornamento del DVR per i rischi connessi, attestati, registri di addestramento) è la prova dell’adempimento. Una gestione strutturata dello scadenzario e delle variazioni di mansione consente di evitare scoperture formative e relative sanzioni.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Sinonimi
formazione per nuova mansione, integrazione formativa cambio mansione
Link correlati
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- Termine
Formazione generale
Modulo di base, trasversale a tutti i settori, che fornisce i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e organizzazione della sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
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Formazione specifica
Modulo formativo correlato ai rischi reali della mansione e al livello di rischio dell’azienda, con durata variabile (4, 8 o 12 ore) secondo l’Accordo Stato-Regioni.
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