Salta al contenuto principale

Termine · Formazione

Formazione specifica

Modulo formativo correlato ai rischi reali della mansione e al livello di rischio dell’azienda, con durata variabile (4, 8 o 12 ore) secondo l’Accordo Stato-Regioni.

Aggiornato il 2026-06-18

La formazione specifica è la seconda parte del percorso obbligatorio dei lavoratori previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. A differenza del modulo generale, è strettamente collegata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La durata minima è graduata sul livello di rischio individuato in coerenza con il codice ATECO: 4 ore aggiuntive per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto.

I contenuti vanno progettati a partire dalla valutazione dei rischi (DVR) e devono riguardare i rischi effettivamente presenti: ad esempio rischi infortunistici, meccanici, elettrici, da movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, cancerogeni, videoterminali, microclima, stress lavoro-correlato e dispositivi di protezione individuale. Per le mansioni operative la formazione teorica va integrata con l’addestramento pratico, che deve essere tracciato a parte.

La formazione specifica è soggetta ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale (durata minima 6 ore) e deve essere ripetuta o integrata in caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. La parte di formazione specifica relativa ai rischi a rischio alto, in particolare, non dovrebbe essere erogata in modalità e-learning quando i contenuti richiedono interazione e contestualizzazione sul rischio concreto.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Sinonimi

corso specifico sicurezza, formazione rischio mansione, modulo specifico

Link correlati

Continua a leggere