La formazione generale è il primo modulo del percorso formativo obbligatorio per tutti i lavoratori previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Ha una durata minima di 4 ore ed è uguale per qualunque settore produttivo e livello di rischio: tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei diversi soggetti e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Un aspetto spesso frainteso riguarda la sua validità nel tempo. La formazione generale costituisce un "credito formativo permanente": una volta acquisita e debitamente documentata con attestato, non deve essere ripetuta in caso di cambio di azienda o di mansione e non è soggetta all’aggiornamento periodico. È invece la formazione specifica, legata ai rischi della mansione, che può richiedere integrazioni e rientra nel monte ore di aggiornamento quinquennale.
La formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning (FAD), nel rispetto delle condizioni e dei requisiti tecnico-organizzativi indicati dall’Accordo, perché tratta contenuti teorici e trasversali. Resta ferma la necessità della verifica finale di apprendimento e della corretta tenuta delle evidenze documentali (programma, registro, test, attestato), elementi essenziali in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Sinonimi
formazione base, modulo generale, corso generale lavoratori
Link correlati
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- Termine
Formazione specifica
Modulo formativo correlato ai rischi reali della mansione e al livello di rischio dell’azienda, con durata variabile (4, 8 o 12 ore) secondo l’Accordo Stato-Regioni.
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Formazione per cambio mansione
Obbligo di integrare o ripetere la formazione del lavoratore quando cambia mansione o è esposto a nuovi rischi, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
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CQC — Certificato di Qualificazione del Conducente
Qualifica professionale obbligatoria per i conducenti di veicoli pesanti adibiti al trasporto merci o persone.
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ADR — Accord Dangereux Routier
Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada: 9 classi di pericolo.