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Lavoratore autonomo in sicurezza

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione di un’opera senza vincolo di subordinazione (art. 89). L’art. 21 gli impone obblighi minimi (uso conforme di attrezzature e DPI) e gli riconosce facoltà; in cantiere deve attuare quanto previsto dal Titolo IV e coordinarsi con il committente.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Definizione e obblighi base (art. 21)

L’art. 21 del D.Lgs. 81/08 disciplina i componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile. A loro carico la norma pone alcuni obblighi minimi: utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale e usarli conformemente, e munirsi di apposita tessera di riconoscimento quando svolgono attività in regime di appalto o subappalto. Si tratta di obblighi più ristretti rispetto a quelli del datore di lavoro: il lavoratore autonomo non è tenuto a redigere il DVR per la sua attività individuale.

Le facoltà riconosciute

L’art. 21, comma 2, riconosce ai lavoratori autonomi la facoltà (non l’obbligo) di:

Facoltà (art. 21, comma 2)Contenuto
Sorveglianza sanitariaBeneficiarne secondo le previsioni del Titolo I, con oneri a proprio carico
FormazionePartecipare a corsi di formazione specifici sui rischi della propria attività

L’esercizio di queste facoltà è particolarmente raccomandato quando il lavoratore autonomo opera in contesti a rischio elevato (es. cantieri edili, lavori in quota, spazi confinati) o stabilmente per un committente.

Obblighi in cantiere (Titolo IV)

Nei cantieri temporanei o mobili il quadro si rafforza. L’art. 94 impone al lavoratore autonomo di adeguarsi alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione (CSE) e di attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC) per la parte di sua competenza. Il committente o responsabile dei lavori deve verificarne l’idoneità tecnico-professionale secondo l’Allegato XVII (iscrizione CCIAA, eventuale specifica documentazione, DURC). Il mancato rispetto degli obblighi espone il lavoratore autonomo a sanzioni proprie (art. 92 e segg.). In caso di interferenze con altre imprese, il coordinamento passa per PSC, POS delle imprese e cronoprogramma.

Domande frequenti

Quali obblighi ha il lavoratore autonomo?

Ai sensi dell’art. 21 deve usare attrezzature conformi al Titolo III, dotarsi di DPI e usarli correttamente e, in appalto o subappalto, munirsi di tessera di riconoscimento.

Il lavoratore autonomo deve fare il DVR?

No. Per la sola attività individuale non è tenuto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi; gli obblighi documentali completi gravano sul datore di lavoro con dipendenti.

Il lavoratore autonomo può fare sorveglianza sanitaria e formazione?

Sì, ma come facoltà (art. 21, comma 2), con oneri a proprio carico: può beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione sui rischi della propria attività.

Quali regole valgono per il lavoratore autonomo in cantiere?

Nel Titolo IV deve adeguarsi alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione e attuare il PSC per la parte di competenza; il committente verifica la sua idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII).

Chi verifica l’idoneità del lavoratore autonomo?

Il committente o il responsabile dei lavori, secondo i criteri dell’Allegato XVII, attraverso iscrizione alla CCIAA, documentazione richiesta ed eventuale DURC.

Riferimenti normativi

  • Art. 21 D.Lgs. 81/08
  • Art. 89 D.Lgs. 81/08
  • Art. 94 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Sinonimi

autonomo, partita IVA in cantiere, lavoratore autonomo

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