La cosiddetta maxisanzione è la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, cioè il lavoro 'in nero'. La disciplina, introdotta originariamente dalla normativa di contrasto al lavoro sommerso e oggi rifluita nel quadro dell'art. 3 del D.L. 12/2002 e successive modifiche (tra cui il D.Lgs. 151/2015), si applica quando l'ispettore accerta la presenza di personale non regolarizzato.
L'importo è strutturato per fasce, crescenti in funzione del numero di giornate di lavoro irregolare effettivamente prestate da ciascun lavoratore, con maggiorazioni nei casi più gravi, ad esempio quando l'irregolarità riguarda lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa. La sanzione è accompagnata dalle conseguenze di natura contributiva e, al superamento delle soglie di legge, può attivare la sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
È prevista una procedura di diffida che consente, in caso di regolarizzazione del rapporto, di accedere a importi ridotti: l'azienda che stabilizza il lavoratore e versa le somme dovute beneficia di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Pur trattandosi di una sanzione di natura giuslavoristica più che strettamente prevenzionistica, la maxisanzione è strettamente collegata al sistema della vigilanza sulla sicurezza, perché il lavoro irregolare spesso si accompagna alla mancanza di formazione, sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi per quei lavoratori. La prevenzione passa quindi dalla corretta gestione amministrativa del personale, a partire dalla comunicazione obbligatoria di assunzione prima dell'inizio della prestazione.
Riferimenti normativi
- Art. 3 D.L. 12/2002
- D.Lgs. 151/2015
- Art. 14 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
maxisanzione, sanzione lavoro nero, maxi sanzione lavoro sommerso
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