Quando l'organo di vigilanza accerta una violazione, non sempre procede subito con la sanzione: l'ordinamento privilegia la rimozione del pericolo. Per le contravvenzioni in materia di sicurezza punite con pena alternativa (arresto o ammenda) o con la sola ammenda, si applica il meccanismo della prescrizione disciplinato dagli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 758/94. L'organo accertatore impartisce al contravventore una prescrizione con le misure necessarie a eliminare la violazione e fissa un termine per adempiere, in genere non superiore a sei mesi (prorogabile in casi particolari).
Se il destinatario adempie nei termini, viene ammesso a pagare in sede amministrativa una somma ridotta pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista; il pagamento, unito all'adempimento, estingue il reato. In caso di mancato adempimento o di mancato pagamento, l'organo di vigilanza informa l'autorità giudiziaria e il procedimento penale prosegue. La prescrizione realizza così un percorso premiale che incentiva la rapida messa in sicurezza.
La diffida ha invece origine e funzione diverse: prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 nell'ambito della vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro, riguarda gli illeciti amministrativi sanabili. Con la diffida l'ispettore invita il trasgressore a regolarizzare la situazione entro un termine; se l'inottemperanza viene rimossa, è ammesso il pagamento di una sanzione in misura ridotta (tipicamente il minimo edittale o un importo agevolato). È bene non confondere i due istituti: la prescrizione attiene ai reati contravvenzionali di sicurezza, la diffida agli illeciti amministrativi. In entrambi i casi, per il datore di lavoro conviene documentare con precisione gli interventi correttivi eseguiti entro i termini assegnati.
Riferimenti normativi
- Artt. 19-25 D.Lgs. 758/1994
- Art. 13 D.Lgs. 124/2004
- Art. 301 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
prescrizione obbligatoria, diffida obbligatoria, prescrizione 758/94
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