La sospensione dell'attività imprenditoriale è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08 ed è uno dei provvedimenti più incisivi a disposizione degli organi di vigilanza, in particolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ha una duplice finalità: contrastare il lavoro irregolare e rimuovere le situazioni di grave pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il provvedimento può colpire la singola unità produttiva o l'intera attività, a seconda dei casi.
I due presupposti tipici sono: l'impiego di lavoratori in nero in percentuale rilevante rispetto al personale presente sul luogo di lavoro; e le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, individuate in un apposito Allegato I al D.Lgs. 81/08 (ad esempio mancata redazione del DVR, mancata formazione, lavori in quota senza protezioni, omessa nomina di figure obbligatorie, rischi gravi non gestiti). La sospensione ha effetto immediato e si accompagna, di norma, al divieto per l'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della sospensione.
Per ottenere la revoca, il datore di lavoro deve ripristinare le regolari condizioni di lavoro, rimuovere le violazioni contestate e versare le somme aggiuntive previste, che si sommano alle ordinarie sanzioni. Gli importi e le modalità sono stati più volte rivisti dal legislatore con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia deterrente. Il provvedimento è impugnabile nei termini e con le modalità di legge. Sul piano preventivo, la migliore tutela consiste nel mantenere la regolarità del rapporto di lavoro e nel presidiare costantemente gli adempimenti elencati nell'Allegato I, che rappresentano le violazioni a maggior rischio di sospensione.
Riferimenti normativi
- Art. 14 D.Lgs. 81/08
- Allegato I D.Lgs. 81/08
- D.L. 146/2021
Sinonimi
sospensione attività, provvedimento di sospensione, sospensione impresa
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