Gli otoprotettori sono i dispositivi di protezione individuale destinati a ridurre l'esposizione del lavoratore al rumore. Si distinguono in due grandi famiglie: gli inserti auricolari (tappi modellabili, premodellati o ad archetto) e le cuffie auricolari, che possono essere indipendenti, montate su elmetto o dotate di funzioni elettroniche (attenuazione dipendente dal livello, comunicazione). La conformità è valutata secondo le norme tecniche armonizzate della serie UNI EN 352.
La scelta degli otoprotettori discende dalla valutazione del rischio rumore del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08. La normativa fissa il valore inferiore di azione a 80 dB(A) di LEX e 135 dB(C) di picco, il valore superiore di azione a 85 dB(A) e 137 dB(C), e il valore limite di esposizione a 87 dB(A) e 140 dB(C) di picco (valutato tenendo conto dell'attenuazione del DPI). Al superamento del valore inferiore di azione il datore di lavoro mette a disposizione i DPI; al superamento del valore superiore ne esige l'uso. L'attenuazione dei dispositivi (metodi SNR, HML o per bande d'ottava) deve essere sufficiente a riportare l'esposizione sotto il valore limite, evitando però la sovra-protezione che isola eccessivamente il lavoratore.
Gli otoprotettori sono espressamente richiamati dall'Art. 77 comma 5 tra i DPI per i quali è obbligatorio l'addestramento. La protezione dell'udito si integra inoltre con la sorveglianza sanitaria (controllo audiometrico) prevista al superamento dei valori di azione e con la formazione specifica sui rischi del rumore. Comfort, igiene e compatibilità con altri DPI del capo (elmetto, occhiali, mascherina) sono criteri determinanti per garantire un uso effettivo e continuativo.
Riferimenti normativi
- Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08
- Art. 193 D.Lgs. 81/08
- Norma UNI EN 352
Sinonimi
cuffie antirumore, tappi auricolari, inserti auricolari, protettori auricolari
Link correlati
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- Termine
DPI — Dispositivi di Protezione Individuale
Attrezzature destinate a essere indossate dal lavoratore per proteggersi da rischi residui; classificate in 3 categorie.
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DPI di terza categoria anticaduta
DPI salvavita contro le cadute dall'alto (imbracature, cordini, assorbitori, retrattili, ancoraggi): essendo di terza categoria richiedono formazione, addestramento certificato e controlli periodici documentati.
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DPI di prima categoria
I DPI di prima categoria proteggono da rischi minimi (lesioni superficiali, abrasioni, urti lievi) e seguono una procedura di valutazione della conformità semplificata in autocertificazione del fabbricante.
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DPI di terza categoria
I DPI di terza categoria proteggono da rischi che possono causare morte o danni irreversibili (cadute dall’alto, agenti chimici, atmosfere pericolose) e impongono al datore di lavoro un addestramento specifico e documentato.