Il principio di sostituzione è la regola secondo cui, ogni volta che è tecnicamente possibile, un agente, un processo o un’attrezzatura pericolosa deve essere sostituito con uno non pericoloso o meno pericoloso. È una diretta applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08, che fra le misure generali di tutela include il rispetto del principio di “sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso”. Collocato immediatamente dopo l’eliminazione del rischio, rappresenta uno dei livelli più alti ed efficaci della prevenzione.
L’applicazione più nota riguarda il rischio chimico e cancerogeno. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 richiede esplicitamente che il datore di lavoro eviti o riduca l’uso di agenti chimici pericolosi sostituendoli, ove possibile, con agenti o processi meno pericolosi; per gli agenti cancerogeni e mutageni la sostituzione è ancora più stringente e va perseguita prioritariamente. Esempi pratici sono la sostituzione di un solvente tossico con uno a minore tossicità, l’adozione di vernici all’acqua al posto di quelle a base solvente, o l’impiego di tecniche che eliminano l’uso della sostanza.
La sostituzione non riguarda solo le sostanze: si applica anche a macchine obsolete da rimpiazzare con attrezzature più sicure, a lavorazioni manuali pericolose da automatizzare, a materiali che generano polveri respirabili. Quando la sostituzione non è praticabile, il datore di lavoro deve poterlo motivare nella valutazione dei rischi e ripiegare sulle misure successive della gerarchia: protezioni collettive, misure organizzative e procedurali e, da ultimo, DPI. Documentare la valutazione di sostituibilità è importante perché dimostra che la prevenzione è stata affrontata partendo dal livello più efficace.
Riferimenti normativi
- Art. 15 D.Lgs. 81/08
- Art. 225 D.Lgs. 81/08
- Art. 235 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
sostituzione del pericoloso, principio di sostituzione del rischio
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