Quadro normativo
L’esposizione professionale ai campi elettromagnetici (CEM) è regolata dal Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), recepimento della Direttiva 2013/35/UE. La norma copre gli effetti diretti (biofisici) e indiretti dei campi nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 300 GHz. L’art. 209 impone al datore di lavoro di valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione, confrontandoli con i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) dell’Allegato XXXVI. Sono distinti gli effetti sanitari, gli effetti sensoriali e gli effetti indiretti (interferenze su dispositivi medici impiantati, proiettili, innesco di atmosfere esplosive).
Sorgenti, effetti e lavoratori sensibili
Le principali sorgenti occupazionali sono saldatura (ad arco e a resistenza), forni a induzione, elettrolisi, antenne e apparati a radiofrequenza, risonanza magnetica e altri apparati medicali. Gli effetti possono essere termici (riscaldamento dei tessuti alle alte frequenze) o non termici/di stimolazione (effetti su nervi e muscoli alle basse frequenze: vertigini, fosfeni, percezioni sensoriali). L’art. 210 richiede attenzione particolare ai lavoratori particolarmente sensibili, tra cui i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi (pacemaker, defibrillatori, protesi metalliche) e le lavoratrici in gravidanza.
| Elemento | Riferimento |
|---|---|
| Valutazione e misura dell’esposizione | Art. 209 D.Lgs. 81/08 |
| Valori limite di esposizione e valori di azione | Allegato XXXVI |
| Lavoratori particolarmente sensibili | Art. 210 D.Lgs. 81/08 |
| Misure di prevenzione e protezione | Art. 210 D.Lgs. 81/08 |
| Sorveglianza sanitaria | Art. 211 D.Lgs. 81/08 |
Misure e sorveglianza sanitaria
Le misure seguono la gerarchia: scelta di attrezzature a minore emissione, schermature e interblocchi, segnaletica e delimitazione delle aree dove sono superati i VA, procedure e formazione, riduzione di durata e intensità dell’esposizione. La sorveglianza sanitaria (art. 211) è prevista in funzione della valutazione e in caso di superamento dei VLE; va inoltre garantita visita medica su richiesta del lavoratore che riferisca effetti. Tutto deve essere coerente con il DVR, le istruzioni operative e il piano di miglioramento.
Domande frequenti
Cosa disciplina il Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08?
L’esposizione professionale ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, con obbligo di valutazione e rispetto dei valori limite di esposizione e dei valori di azione dell’Allegato XXXVI.
Quali sono le principali sorgenti di campi elettromagnetici in azienda?
Saldatura ad arco e a resistenza, forni a induzione, elettrolisi, antenne e apparati a radiofrequenza, risonanza magnetica e altri apparati medicali.
Chi sono i lavoratori particolarmente sensibili ai CEM?
In particolare i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi (pacemaker, defibrillatori, protesi metalliche) e le lavoratrici in gravidanza, ai sensi dell’art. 210.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i campi elettromagnetici?
È prevista in funzione della valutazione e in caso di superamento dei valori limite di esposizione (art. 211); va inoltre garantita la visita su richiesta del lavoratore che riferisca effetti.
Che differenza c’è tra valori limite di esposizione e valori di azione?
I valori limite di esposizione (VLE) non devono mai essere superati a tutela della salute; i valori di azione (VA) sono soglie operative al cui superamento scattano misure di prevenzione e verifiche.
Riferimenti normativi
- Art. 209 D.Lgs. 81/08
- Art. 210 D.Lgs. 81/08
- Art. 211 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXXVI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
CEM, campi EMF, campi elettromagnetici
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