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Termine · Rischi

Valutazione del rischio chimico (artt. 223-232)

La valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I) individua e gradua il rischio per la salute e la sicurezza derivante dagli agenti chimici. Distingue tra rischio “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” e rischio non basso, definendo le misure conseguenti.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cosa prevede il Capo I del Titolo IX

Gli artt. 221-232 del D.Lgs. 81/08 disciplinano la protezione da agenti chimici. L’art. 223 individua i fattori della valutazione: proprietà pericolose degli agenti, informazioni delle schede dati di sicurezza, livello, tipo e durata dell’esposizione, circostanze d’uso e quantità, eventuali valori limite di esposizione professionale (VLEP), effetti delle misure preventive adottate e conclusioni della sorveglianza sanitaria.

La valutazione è obbligatoria in presenza di agenti chimici pericolosi e va aggiornata in caso di modifiche significative o di risultati della sorveglianza sanitaria che la rendano necessaria.

Rischio basso/irrilevante vs non basso

Il cardine operativo è la graduazione del rischio (art. 224):

  • se il rischio è irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, si applicano solo le misure generali di prevenzione e non sono richiesti gli adempimenti rafforzati;
  • se il rischio non è basso/irrilevante, scattano le misure specifiche di prevenzione e protezione dell’art. 225, la sorveglianza sanitaria (art. 229), la disponibilità di misure di emergenza (art. 226) e la valutazione di sostituzione dell’agente o del processo.

Misure, VLEP e sorveglianza

Le misure specifiche privilegiano l’eliminazione o la sostituzione dell’agente, poi la riduzione al minimo mediante misure tecniche, organizzative e procedurali (sistemi chiusi, aspirazione localizzata, DPI). L’art. 232 rinvia all’Allegato XXXVIII per i VLEP, parametri di riferimento per il controllo dell’esposizione. La sorveglianza sanitaria è prevista per gli esposti a rischio non basso; gli esiti possono imporre la revisione della valutazione. Resta distinta la disciplina degli agenti cancerogeni e mutageni (Capo II, artt. 233 e seguenti), più stringente.

Domande frequenti

Cosa si valuta nel rischio chimico?

Le proprietà pericolose degli agenti, le schede dati di sicurezza, livello/tipo/durata dell’esposizione, modalità e quantità d’uso, eventuali VLEP, effetto delle misure adottate ed esiti della sorveglianza sanitaria (art. 223).

Cosa significa rischio “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza”?

È la soglia che, se rispettata, consente di applicare solo le misure generali di prevenzione, senza gli adempimenti rafforzati previsti per il rischio non basso (misure specifiche, emergenze, sorveglianza sanitaria).

Quando scatta la sorveglianza sanitaria per il rischio chimico?

Quando il rischio non è classificabile come basso/irrilevante: in tal caso i lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 229.

Cosa sono i VLEP?

I Valori Limite di Esposizione Professionale sono i parametri di riferimento per il controllo dell’esposizione agli agenti chimici, indicati nell’Allegato XXXVIII richiamato dall’art. 232.

Il rischio chimico include i cancerogeni?

No: gli agenti cancerogeni e mutageni hanno una disciplina specifica e più stringente nel Capo II del Titolo IX (artt. 233 e seguenti), distinta dalla valutazione del rischio chimico “ordinario”.

Riferimenti normativi

  • Art. 223 D.Lgs. 81/08
  • Art. 224 D.Lgs. 81/08
  • Art. 225 D.Lgs. 81/08
  • Art. 232 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Rischio chimico, Valutazione agenti chimici, Rischio chimico salute sicurezza

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