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Termine · Rischi

Valutazione del rischio rumore: valori limite e valori di azione (artt. 189-190)

La valutazione del rischio rumore (Titolo VIII, Capo II) confronta l’esposizione dei lavoratori con i valori inferiori e superiori di azione e con i valori limite di esposizione. Da queste soglie discendono DPI uditivi, formazione e sorveglianza sanitaria.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Le soglie dell’art. 189

L’art. 189 del D.Lgs. 81/08 fissa i valori di riferimento per l’esposizione al rumore, espressi come livello di esposizione giornaliera o settimanale (LEX) e come pressione acustica di picco (ppeak):

SogliaLEXppeak
Valori inferiori di azione80 dB(A)135 dB(C)
Valori superiori di azione85 dB(A)137 dB(C)
Valori limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)

Per i valori limite si tiene conto dell’attenuazione dei DPI uditivi indossati; per i valori di azione no.

Cosa scatta a ogni soglia (art. 190)

L’art. 190 disciplina la valutazione e le misure conseguenti:

  • al superamento dei valori inferiori di azione (80 dB(A)): obbligo di mettere a disposizione i DPI uditivi, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore se confermata dal medico competente;
  • al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A)): obbligo d’uso dei DPI uditivi, programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione, segnalazione e perimetrazione delle aree, sorveglianza sanitaria obbligatoria;
  • i valori limite di esposizione (87 dB(A)) non possono mai essere superati: in caso di superamento il datore adotta misure immediate per riportare l’esposizione sotto il limite.

Misurazioni e aggiornamento

La valutazione può basarsi su stime o su misurazioni fonometriche eseguite secondo norme tecniche, in funzione di mansioni, tempi di esposizione e attrezzature. Va aggiornata con periodicità adeguata e comunque quando cambiano macchine, cicli o organizzazione del lavoro. Resta prioritaria la riduzione del rumore alla fonte rispetto al solo ricorso agli otoprotettori.

Domande frequenti

Quali sono i valori di azione per il rumore?

Il valore inferiore di azione è LEX 80 dB(A) / ppeak 135 dB(C); il valore superiore di azione è LEX 85 dB(A) / ppeak 137 dB(C) (art. 189).

Qual è il valore limite di esposizione al rumore?

LEX 87 dB(A) e ppeak 140 dB(C). È un limite invalicabile e, per la verifica, si considera l’attenuazione dei DPI uditivi indossati dal lavoratore.

Quando l’uso dei DPI uditivi è obbligatorio?

Al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A)) l’uso è obbligatorio; tra 80 e 85 dB(A) i DPI vanno messi a disposizione ma non sono obbligatori per legge.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rumore?

È obbligatoria al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A)); tra 80 e 85 dB(A) è effettuata su richiesta del lavoratore se il medico competente la ritiene opportuna.

Bastano gli otoprotettori per gestire il rischio rumore?

No. La norma impone prioritariamente la riduzione del rumore alla fonte con misure tecniche e organizzative; i DPI uditivi sono una misura integrativa, non sostitutiva.

Riferimenti normativi

  • Art. 189 D.Lgs. 81/08
  • Art. 190 D.Lgs. 81/08
  • Art. 192 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Rischio rumore, Esposizione al rumore, LEX, Valori di azione rumore

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