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Termine · Rischi

Stress lavoro-correlato: valutazione con il metodo INAIL

La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria (art. 28) e segue le indicazioni della Commissione consultiva. Il metodo INAIL articola il percorso in fase preliminare con indicatori oggettivi ed eventuale fase di approfondimento sulla percezione dei lavoratori.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Obbligo di valutazione

L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare nel DVR, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e le indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente (lettera circolare del 18 novembre 2010). Lo stress lavoro-correlato non è una malattia, ma una condizione che può derivare da uno squilibrio tra le richieste del lavoro e le risorse/capacità del lavoratore.

Il percorso del metodo INAIL

La metodologia INAIL, che recepisce le indicazioni della Commissione consultiva, articola la valutazione in due fasi:

Fase 1 — valutazione preliminare (oggettiva)

Analizza indicatori verificabili e oggettivi, suddivisi in tre famiglie: eventi sentinella (indici infortunistici, assenze, turnover, procedimenti e segnalazioni), contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, carichi, ritmi, orari) e contesto del lavoro (ruolo, autonomia, evoluzione di carriera, rapporti interpersonali, comunicazione). La valutazione coinvolge gruppi omogenei di lavoratori e produce un punteggio che colloca il rischio in fascia bassa, media o alta.

Fase 2 — valutazione approfondita (soggettiva)

È richiesta quando la fase preliminare evidenzia un rischio non basso e le misure correttive si rivelano inefficaci. Indaga la percezione soggettiva dei lavoratori tramite questionari validati, focus group o interviste semi-strutturate.

Soggetti, aggiornamento e misure

La valutazione coinvolge datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS. Va aggiornata quando cambiano significativamente i fattori organizzativi e, in ogni caso, con periodicità adeguata. Gli esiti orientano misure correttive organizzative (revisione di carichi, ruoli, comunicazione, orari) prima che individuali.

Domande frequenti

La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria?

Sì. L’art. 28 include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare nel DVR, secondo l’Accordo europeo 2004 e le indicazioni della Commissione consultiva.

In quante fasi si articola il metodo INAIL?

In due fasi: una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro) e, se necessario, una valutazione approfondita sulla percezione soggettiva dei lavoratori.

Quando serve la fase di approfondimento?

Quando la valutazione preliminare evidenzia un rischio medio o alto e le misure correttive adottate non si rivelano efficaci nel ridurlo.

Chi partecipa alla valutazione dello stress?

Il datore di lavoro con il supporto di RSPP e medico competente, previa consultazione del RLS; la valutazione è riferita a gruppi omogenei di lavoratori.

Lo stress lavoro-correlato è una malattia?

No. È una condizione potenziale di squilibrio tra richieste del lavoro e risorse del lavoratore; se prolungata può però favorire l’insorgenza di disturbi, ed è per questo che va valutata e gestita.

Riferimenti normativi

  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Art. 29 D.Lgs. 81/08
  • Art. 6 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Stress lavoro-correlato, SLC, Metodo INAIL stress, Rischio stress

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