Gli obblighi degli artt. 80-87
Il Capo III del Titolo III (artt. 80-87) impone al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dagli impianti e dalle apparecchiature elettriche, adottando misure contro i contatti diretti e indiretti, gli archi elettrici, gli effetti termici, le sovratensioni e gli incendi ed esplosioni di origine elettrica. L'art. 81 richiama il rispetto delle norme tecniche di buona tecnica (norme CEI) come presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza. La progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti devono essere a regola d'arte, secondo il quadro del DM 37/2008.
Tipi di contatto e misure di protezione
| Tipo di contatto | Descrizione | Protezione tipica |
|---|---|---|
| Contatto diretto | Contatto con parti normalmente in tensione | Isolamento, involucri, barriere, distanze |
| Contatto indiretto | Contatto con masse andate in tensione per guasto | Messa a terra + interruttore differenziale, doppio isolamento |
Le misure includono l'impianto di messa a terra coordinato con dispositivi di protezione (interruttori differenziali e magnetotermici), l'uso di componenti con grado di protezione IP adeguato all'ambiente e la protezione dai fulmini (LPS) ove la valutazione lo richieda.
Lavori elettrici e qualifica del personale
L'art. 82 disciplina i lavori sotto tensione, ammessi solo in casi e condizioni specifici, da personale idoneo. La norma CEI 11-27 definisce i profili di personale PES (esperto), PAV (avvertito) e PEI (idoneo ai lavori sotto tensione in bassa tensione), con relativa formazione e addestramento. L'art. 86 impone le verifiche periodiche degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (DPR 462/2001), affidate a organismi abilitati o all'INAIL/ASL, con cadenze differenziate secondo l'ambiente (es. luoghi a maggior rischio in caso di incendio o ambienti medici).
Domande frequenti
Quali rischi elettrici vanno valutati?
I rischi da contatto diretto e indiretto, archi elettrici, effetti termici, sovratensioni e incendi o esplosioni di origine elettrica, oltre ai fulmini, secondo gli artt. 80-87 del D.Lgs. 81/08.
Che differenza c’è tra contatto diretto e indiretto?
Il contatto diretto è con parti normalmente in tensione (ci si protegge con isolamento, involucri, barriere); l’indiretto è con masse andate in tensione per un guasto (protezione tramite messa a terra e interruttore differenziale).
Cosa significa impianto “a regola d’arte”?
Realizzato e mantenuto secondo le norme tecniche di buona tecnica (norme CEI) e il DM 37/2008, con progetto, materiali certificati e dichiarazione di conformità: garantisce la presunzione di sicurezza.
Chi può eseguire lavori elettrici?
Personale qualificato secondo la norma CEI 11-27 nei profili PES (persona esperta), PAV (persona avvertita) e PEI (idonea ai lavori sotto tensione in bassa tensione), con formazione e addestramento documentati.
Ogni quanto si verificano gli impianti elettrici?
Le verifiche periodiche (art. 86 e DPR 462/2001) hanno cadenze differenziate secondo l’ambiente (di norma biennale o quinquennale), su impianti di messa a terra, differenziali e protezione dalle scariche atmosferiche.
I lavori sotto tensione sono sempre vietati?
No, ma sono ammessi solo in casi e condizioni specifici (art. 82), con procedure, attrezzature isolanti e personale PEI idoneo: la regola generale resta lavorare fuori tensione.
Riferimenti normativi
- Art. 80 D.Lgs. 81/08
- Art. 81 D.Lgs. 81/08
- Art. 82 D.Lgs. 81/08
- Art. 86 D.Lgs. 81/08
- DM 37/2008
- DPR 462/2001
- CEI 11-27
Sinonimi
Rischio elettrico, Contatto diretto e indiretto, Lavori sotto tensione, PES PAV PEI, Verifiche impianti elettrici
Link correlati
- Rischio elettrico (scheda sintetica)(glossario)
- DVR(glossario)
- Rischio incendio(glossario)
- DPI(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
Continua a leggere
- Termine
ATEX — atmosfere esplosive: valutazione e zone (artt. 287-297)
Il rischio di esplosione da atmosfere ATEX è disciplinato dal Titolo XI del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro valuta il rischio, classifica le aree in zone in base alla probabilità di presenza dell'atmosfera esplosiva e redige il Documento sulla protezione contro le esplosioni.
- Termine
Rischio incendio: valutazione e livelli (DM 3/9/2021)
La valutazione del rischio incendio è parte integrante del DVR ed è disciplinata dal DM 3/9/2021 (Decreto Minicodice), che ha sostituito il DM 10/3/1998. Definisce i criteri di valutazione, i tre livelli di rischio e i requisiti dei luoghi di lavoro a partire dal 2022.
- Termine
Rischio incendio
Il rischio incendio è la probabilità che l'incontro tra combustibile, comburente e innesco (il triangolo del fuoco) generi una combustione con danni a persone e beni. La sua valutazione e gestione sono disciplinate dall'art. 46 del D.Lgs. 81/08 e dai decreti del 2021 che hanno sostituito il D.M. 10/03/1998.
- Termine
Valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è la parte della valutazione dei rischi che individua pericoli di incendio, probabilità di innesco e gravità delle conseguenze, definendo le misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza.