Il DM 3/9/2021 (Decreto Minicodice)
La valutazione del rischio incendio è un capitolo specifico del DVR, richiesto dall'art. 17 e dall'art. 46 del D.Lgs. 81/08. Dal 29 ottobre 2022 i criteri sono dettati dal DM 3 settembre 2021 ("Minicodice"), che ha abrogato il precedente DM 10 marzo 1998 per la parte sulla valutazione. Il decreto definisce i criteri per la valutazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle misure di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in coerenza con il Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015).
I livelli di rischio incendio
Il DM 3/9/2021 supera la classificazione del 1998 (basso, medio, elevato) e introduce, ai fini della formazione e della gestione, tre livelli correlati alle attività e alla complessità:
| Livello | Indicazione di massima | Formazione addetti |
|---|---|---|
| Livello 1 | Rischio incendio più basso | Corso 4 ore + aggiornamento |
| Livello 2 | Rischio incendio intermedio | Corso 8 ore + aggiornamento |
| Livello 3 | Rischio incendio più elevato | Corso 16 ore + aggiornamento |
La valutazione considera le caratteristiche dell'attività e dei luoghi, le sostanze presenti, le sorgenti di innesco, la presenza e il numero di occupanti e le condizioni di esodo, individuando le misure preventive, protettive e gestionali e classificando il livello ai fini formativi e di gestione dell'emergenza.
Misure e gestione
Dalla valutazione discendono le misure tecniche (resistenza al fuoco, compartimentazione, rivelazione e allarme, mezzi di estinzione, vie ed uscite di emergenza, illuminazione di sicurezza) e quelle gestionali, formalizzate nel piano di emergenza quando obbligatorio. Per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e per i controlli, la manutenzione e la sorveglianza dei presidi si applica il DM 1/9/2021 ("controlli"), mentre il DM 2/9/2021 disciplina i criteri della gestione dell'emergenza, della formazione e dell'informazione degli addetti.
Domande frequenti
Quale norma regola oggi la valutazione del rischio incendio?
Il DM 3 settembre 2021 (Minicodice), in vigore dal 29 ottobre 2022, che ha sostituito il DM 10 marzo 1998 per la parte relativa ai criteri di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Quanti livelli di rischio incendio esistono?
Il DM 3/9/2021 individua tre livelli (1, 2 e 3) correlati alla complessità dell’attività e usati anche per definire la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore).
La valutazione del rischio incendio fa parte del DVR?
Sì. È un capitolo specifico del Documento di Valutazione dei Rischi, richiesto dagli artt. 17 e 46 del D.Lgs. 81/08, da elaborare con i criteri del DM 3/9/2021.
Cosa considera la valutazione del rischio incendio?
Le caratteristiche dell’attività e dei luoghi, le sostanze presenti, le sorgenti di innesco, il numero e il tipo di occupanti e le condizioni di esodo, per definire misure preventive, protettive e gestionali.
Che differenza c’è tra i tre decreti antincendio del 2021?
Il DM 1/9/2021 riguarda i controlli e la manutenzione dei presidi; il DM 2/9/2021 la gestione dell’emergenza e la formazione addetti; il DM 3/9/2021 i criteri di valutazione e progettazione delle misure.
Sono cambiati i corsi per gli addetti antincendio?
Sì: con il DM 2/9/2021 i corsi sono articolati su tre livelli (4, 8 e 16 ore) con aggiornamento periodico, in sostituzione della precedente articolazione su rischio basso, medio ed elevato.
Riferimenti normativi
- DM 3/9/2021
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- DM 3/8/2015 (Codice prevenzione incendi)
Sinonimi
Valutazione rischio incendio, Livelli rischio incendio, Minicodice antincendio, DM 3 settembre 2021, DVR incendio
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