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Termine · Rischi

Rischio mutageno

Il rischio mutageno è l’esposizione ad agenti capaci di indurre mutazioni ereditarie nelle cellule. Dal D.Lgs. 44/2020 il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 disciplina congiuntamente agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici: la valutazione, la riduzione dell’esposizione, il registro degli esposti e la sorveglianza sanitaria seguono le stesse regole.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Definizione e quadro normativo

È mutageno l’agente chimico che, classificato in categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008), può indurre mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane. Il D.Lgs. 81/08 tratta i mutageni nel Titolo IX, Capo II (artt. 233-245), insieme ai cancerogeni: il D.Lgs. 44/2020, che ha recepito le direttive UE, ha esteso il Capo II prima ai mutageni e poi alle sostanze tossiche per la riproduzione. L’art. 234 contiene le definizioni; gli artt. 235-236 impongono la sostituzione dell’agente, ove tecnicamente possibile, e la valutazione del rischio basata su entità, modalità, frequenza dell’esposizione e via di assorbimento.

Misure di prevenzione e protezione

L’obbligo prioritario (art. 235) è eliminare o sostituire l’agente mutageno; se non possibile, l’art. 235 impone l’uso in sistema chiuso e, in subordine, la riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente raggiungibile. Le misure tecniche, organizzative e procedurali dell’art. 237 comprendono:

AmbitoMisura tipica (art. 237)
QuantitàLimitare i quantitativi sul luogo di lavoro
EspostiRidurre al minimo i lavoratori esposti
ImpiantiCaptazione localizzata, sistema chiuso, aspirazione
IgieneAree separate, divieto di fumo/cibo, DPI, decontaminazione
EmergenzeProcedure per esposizioni anomale e fuoriuscite

Registro esposti e sorveglianza sanitaria

L’art. 243 impone il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, istituito e aggiornato dal datore di lavoro, vidimato dal medico competente e trasmesso all’INAIL; la cartella sanitaria e di rischio segue il lavoratore e va conservata per almeno 40 anni dalla cessazione dell’esposizione (art. 243). La sorveglianza sanitaria (art. 242) è obbligatoria per gli esposti, con accertamenti preventivi e periodici secondo il protocollo del medico competente. In caso di esposizione anomala si applica l’art. 240.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra agente mutageno e cancerogeno?

Il cancerogeno può indurre tumori, il mutageno mutazioni ereditarie nelle cellule germinali. Il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 li disciplina insieme con le stesse misure di prevenzione, registro e sorveglianza.

Qual è la prima misura obbligatoria contro il rischio mutageno?

La sostituzione: l’art. 235 impone di eliminare o sostituire l’agente mutageno ove tecnicamente possibile; se non praticabile, l’uso in sistema chiuso e la riduzione dell’esposizione al minimo tecnicamente raggiungibile.

Per quanto tempo va conservata la cartella sanitaria e di rischio?

Almeno 40 anni dalla cessazione dell’esposizione, ai sensi dell’art. 243, data la lunga latenza dei possibili effetti degli agenti cancerogeni e mutageni.

Il registro degli esposti a mutageni è obbligatorio?

Sì. L’art. 243 impone al datore di lavoro un registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, vidimato dal medico competente e trasmesso all’INAIL e agli organi di vigilanza.

Come si classifica un agente come mutageno?

Tramite il Regolamento CLP (CE 1272/2008): rientrano nel Capo II gli agenti classificati mutageni di categoria 1A o 1B per le cellule germinali, riportati nella relativa scheda dati di sicurezza.

Riferimenti normativi

  • Art. 234 D.Lgs. 81/08
  • Art. 235 D.Lgs. 81/08
  • Art. 242 D.Lgs. 81/08
  • Art. 243 D.Lgs. 81/08
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Sinonimi

mutageni, agenti mutageni, rischio cancerogeno-mutageno

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