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Termine · Rischi

Rischio sostanze pericolose

Il rischio da sostanze pericolose deriva dall’uso o dalla presenza di agenti chimici e miscele classificati pericolosi per salute, sicurezza o ambiente. È disciplinato dal Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232), che impone la valutazione del rischio chimico, misure di prevenzione e, oltre la soglia di rischio “non irrilevante”, sorveglianza sanitaria.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quadro normativo e classificazione

Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232) disciplina la protezione da agenti chimici pericolosi. La pericolosità è definita dal Regolamento CLP (CE 1272/2008), che fissa classi di pericolo (fisico, per la salute, per l’ambiente), pittogrammi e indicazioni H; le informazioni di sicurezza arrivano all’azienda tramite la scheda dati di sicurezza (SDS) prevista dal Regolamento REACH (CE 1907/2006). L’art. 223 elenca i fattori da considerare nella valutazione: proprietà pericolose, SDS, livello/tipo/durata dell’esposizione, circostanze d’uso, valori limite di esposizione professionale (VLEP) ed effetti delle misure preventive.

Valutazione e misure di prevenzione

L’art. 224 impone di eliminare o ridurre il rischio con la progettazione di processi e controlli adeguati, sistemi chiusi, aspirazione localizzata, misure organizzative e DPI. L’art. 224, comma 2, introduce il concetto di rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”: quando ricorre, non si applicano gli obblighi rafforzati degli artt. 225-227.

Esito valutazioneConseguenza
Rischio basso/irrilevanteMisure generali dell’art. 224, no obblighi rafforzati
Rischio non irrilevanteMisure specifiche (art. 225), sorveglianza sanitaria (art. 229), misure per incidenti/emergenze (art. 226)

Sorveglianza sanitaria ed emergenze

Quando il rischio non è irrilevante per la salute, i lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 229), con accertamenti preventivi e periodici e, ove fissato un valore limite biologico, monitoraggio biologico. L’art. 226 richiede procedure e mezzi per fronteggiare incidenti ed emergenze (sistemi di allarme, DPI, primo soccorso). Le evidenze documentali — DVR con la sezione rischio chimico, SDS aggiornate, registro dei prodotti, protocollo sanitario — devono essere coerenti tra loro e con le condizioni operative reali.

Domande frequenti

Quale Titolo del D.Lgs. 81/08 disciplina le sostanze pericolose?

Il Titolo IX, Capo I (artt. 221-232) per gli agenti chimici pericolosi; il Capo II tratta cancerogeni e mutageni e il Capo III l’amianto.

Cos’è il rischio chimico “irrilevante per la salute”?

È la soglia introdotta dall’art. 224, comma 2: quando il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applicano gli obblighi rafforzati degli artt. 225-227, restando le misure generali di prevenzione.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Quando dalla valutazione il rischio risulta non irrilevante per la salute: l’art. 229 prevede accertamenti preventivi e periodici e, se fissato un valore limite biologico, il monitoraggio biologico.

A cosa serve la scheda dati di sicurezza?

La SDS, prevista dal Regolamento REACH, fornisce le informazioni di pericolo, le misure di gestione e i dati tossicologici necessari alla valutazione del rischio chimico ai sensi dell’art. 223.

Chi classifica una sostanza come pericolosa?

Il Regolamento CLP (CE 1272/2008), che definisce classi e categorie di pericolo, pittogrammi e indicazioni di pericolo (frasi H) riportate in etichetta e nella scheda dati di sicurezza.

Riferimenti normativi

  • Art. 223 D.Lgs. 81/08
  • Art. 224 D.Lgs. 81/08
  • Art. 229 D.Lgs. 81/08
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH)

Sinonimi

rischio chimico, agenti chimici pericolosi, hazardous substances

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