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Termine · Rischi

Rischio psicosociale

Il rischio psicosociale deriva dall'organizzazione, dai carichi, dalle relazioni e dal contesto sociale del lavoro e si manifesta soprattutto come stress lavoro-correlato. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 obbliga esplicitamente il datore di lavoro a valutarlo, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Obbligo di valutazione

L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute, tra cui espressamente quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004. Lo stress lavoro-correlato è la condizione che può manifestarsi quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di farvi fronte o controllarle. Non è una malattia, ma un'esposizione prolungata può tradursi in problemi di salute fisica e psicologica.

Metodologia INAIL e fattori

Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni della Commissione consultiva permanente (lettera circolare 18/11/2010) e alla metodologia INAIL, articolata in una fase di valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro) ed eventualmente in una fase di valutazione approfondita con il coinvolgimento diretto dei lavoratori (questionari, focus group). I fattori indagati si raggruppano in due categorie:

CategoriaEsempi di fattori
Contenuto del lavoroCarico e ritmi di lavoro, orario, ambiente e attrezzature, pianificazione dei compiti
Contesto del lavoroRuolo nell’organizzazione, autonomia decisionale, relazioni interpersonali, evoluzione di carriera, interfaccia casa-lavoro

Gestione e ambito psicosociale più ampio

La gestione combina la riduzione dei fattori di rischio organizzativi, la formazione, il miglioramento della comunicazione interna e il coinvolgimento dei lavoratori e del RLS. Il rischio psicosociale include, oltre allo stress, fenomeni come violenze, molestie e aggressioni di terzi, che vanno valutati con misure specifiche. La sorveglianza sanitaria interviene quando la valutazione evidenzia condizioni che lo rendono necessario, nel rispetto della riservatezza gestita dal medico competente.

Domande frequenti

La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria?

Sì. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 la rende obbligatoria per tutti i datori di lavoro, da effettuare secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004.

Lo stress lavoro-correlato è una malattia?

No. È una condizione che si può manifestare quando le richieste del lavoro superano la capacità del lavoratore di gestirle; un’esposizione prolungata può però favorire problemi di salute fisica e psicologica.

Come si valuta il rischio psicosociale?

Con la metodologia INAIL: una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro) e, se necessario, una valutazione approfondita con il coinvolgimento dei lavoratori.

Quali fattori si analizzano?

Fattori di contenuto del lavoro (carico, ritmi, orario, ambiente) e di contesto (ruolo, autonomia, relazioni, carriera, interfaccia casa-lavoro), oltre agli eventi sentinella come assenze e turnover.

Il rischio psicosociale comprende anche violenze e molestie?

Sì. Oltre allo stress, l’ambito psicosociale include violenze, molestie e aggressioni di terzi, che richiedono misure di valutazione e prevenzione dedicate nel DVR.

Riferimenti normativi

  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Accordo europeo 08/10/2004
  • Circolare 18/11/2010 (Commissione consultiva)

Sinonimi

rischi organizzativi, stress lavoro-correlato, rischio stress

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