Cos’è il radon e perché è un rischio occupazionale
Il radon-222 è un gas radioattivo inodore e incolore prodotto dal decadimento dell’uranio presente in rocce e suoli. All’aperto si disperde, ma in ambienti chiusi — soprattutto piani interrati, seminterrati, locali a contatto con il terreno — può raggiungere concentrazioni elevate. L’inalazione prolungata dei suoi prodotti di decadimento è classificata cancerogena per il polmone (IARC gruppo 1). Per i luoghi di lavoro il riferimento è il D.Lgs. 101/2020 (recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom), che ha sostituito la previgente disciplina del Capo III-bis del D.Lgs. 230/95.
Obblighi del D.Lgs. 101/2020
Il livello di riferimento per la concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro è 300 Bq/m³ (art. 12). Gli obblighi principali sono:
| Obbligo | Riferimento | Contenuto |
|---|---|---|
| Misurazione | Art. 17 | Locali interrati/seminterrati e aree prioritarie; misure su almeno un anno con servizi riconosciuti |
| Azioni di rimedio | Art. 17 | Se si supera 300 Bq/m³: interventi per ridurre la concentrazione |
| Valutazione dosi | Art. 17 | Se permane il superamento dopo i rimedi: stima della dose efficace ai lavoratori |
| Esperto | — | Coinvolgimento di esperto in radioprotezione/intervento quando richiesto |
Misure di rimedio e integrazione nel DVR
Le azioni di rimedio puntano a ridurre l’ingresso e favorire la rimozione del gas: sigillatura di fessure e passaggi impiantistici verso il terreno, vespai aerati e depressurizzazione del suolo (pozzetti radon), ventilazione meccanica controllata. Se dopo gli interventi la dose efficace stimata supera i limiti, scattano gli obblighi di radioprotezione dei lavoratori. La valutazione del radon va richiamata nel DVR ex art. 28 del D.Lgs. 81/08 e documentata con i rapporti di misura e gli interventi adottati.
Domande frequenti
Qual è il livello di riferimento del radon nei luoghi di lavoro?
Il D.Lgs. 101/2020 fissa un livello di riferimento di 300 Bq/m³ come concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.
Dove va misurato obbligatoriamente il radon?
Nei locali di lavoro situati al piano interrato o seminterrato e nelle zone individuate come prioritarie dalle Regioni; la misura va effettuata su un anno con servizi di misurazione riconosciuti.
Cosa fare se si supera il livello di riferimento?
Si attuano azioni di rimedio per ridurre la concentrazione; se il superamento permane, si valuta la dose efficace ai lavoratori e, oltre i limiti, scattano gli obblighi di radioprotezione.
Quali sono le principali misure di rimedio contro il radon?
Sigillatura di fessure e passaggi verso il terreno, vespai aerati, depressurizzazione del suolo con pozzetti radon e ventilazione meccanica controllata per ridurre ingresso e accumulo del gas.
Il radon va inserito nel DVR?
Sì: la valutazione del rischio radon, i rapporti di misura e gli eventuali interventi vanno richiamati nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Riferimenti normativi
- Art. 12 D.Lgs. 101/2020
- Art. 17 D.Lgs. 101/2020
- Direttiva 2013/59/Euratom
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
gas radon, esposizione radon, radon indoor
Link correlati
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).