Quando il rischio stradale è un rischio professionale
Il rischio stradale riguarda i lavoratori la cui attività comporta la guida o lo spostamento su strada: autisti professionali, addetti alle consegne, agenti di commercio, manutentori, personale del soccorso, ma anche chiunque utilizzi un veicolo aziendale per servizio. Sul piano assicurativo si distinguono l’infortunio in missione (durante una trasferta o uno spostamento funzionale all’attività) e l’infortunio in itinere (nel tragitto casa-lavoro), entrambi tutelati dall’INAIL alle condizioni di legge. Quando la guida è parte della mansione, il rischio stradale va valutato nel DVR ai sensi dell’art. 28, che impone di considerare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato e all’organizzazione del lavoro (turni, orari, tempi di guida).
Valutazione e fattori da considerare
La valutazione del rischio stradale incrocia fattori legati al conducente, al veicolo e al contesto:
| Categoria | Fattori da valutare |
|---|---|
| Conducente | Idoneità alla mansione, stato psicofisico, affaticamento, distrazione, uso di alcol/sostanze |
| Veicolo | Manutenzione, revisioni, dotazioni di sicurezza, idoneità al carico |
| Organizzazione | Pianificazione percorsi, tempi di guida e riposo, gestione delle scadenze |
| Ambiente | Condizioni meteo e stradali, traffico, orari di guida |
Per i conducenti professionali si applicano inoltre le regole su tempi di guida e di riposo e, per alcune mansioni, l’accertamento di assenza di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze (sorveglianza sanitaria con il medico competente).
Misure di prevenzione e gestione della flotta
Le misure combinano interventi tecnici e organizzativi: manutenzione programmata dei veicoli e controllo delle revisioni, scelta di mezzi con dotazioni di sicurezza, pianificazione realistica dei percorsi e dei tempi, politiche aziendali su uso del telefono, alcol e velocità, formazione alla guida sicura e informazione sui rischi. Strumenti di gestione della flotta e telematica aiutano a monitorare comportamenti e scadenze. Le evidenze (DVR aggiornato con il rischio stradale, registri di manutenzione, procedure, attestati di formazione, esiti della sorveglianza sanitaria) devono essere coerenti tra loro e con l’attività effettivamente svolta.
Domande frequenti
Il rischio stradale va inserito nel DVR?
Sì, quando la mansione comporta guida o spostamenti su strada: l’art. 28 impone di valutare tutti i rischi, e quello stradale è tra i più rilevanti per gli infortuni mortali sul lavoro.
Che differenza c’è tra infortunio in itinere e in missione?
L’infortunio in itinere avviene nel tragitto casa-lavoro; quello in missione durante uno spostamento o una trasferta funzionale all’attività lavorativa. Entrambi sono tutelati dall’INAIL alle condizioni di legge.
Quali fattori si valutano per il rischio stradale?
Fattori legati al conducente (idoneità, affaticamento, distrazione), al veicolo (manutenzione, dotazioni), all’organizzazione (percorsi, tempi di guida e riposo) e all’ambiente (meteo, traffico, condizioni stradali).
Quali misure riducono il rischio stradale?
Manutenzione e revisione dei veicoli, pianificazione realistica di percorsi e tempi, politiche su alcol, velocità e uso del telefono, formazione alla guida sicura e monitoraggio della flotta.
È prevista sorveglianza sanitaria per chi guida?
Per alcune mansioni sì: oltre all’idoneità alla mansione, possono essere previsti accertamenti su alcoldipendenza e assunzione di sostanze, definiti dal medico competente nel protocollo sanitario.
Riferimenti normativi
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- D.P.R. 1124/1965
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)
Sinonimi
rischio guida, road safety, rischio infortunio stradale
Link correlati
- DVR(glossario)
- Rischio psicosociale(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Registro infortuni(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).