La visita medica periodica è disciplinata dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e serve a controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori e a confermare il giudizio di idoneità alla mansione. È lo strumento che permette di intercettare precocemente gli effetti dell'esposizione professionale e di adeguare le misure di prevenzione.
La periodicità è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire una cadenza diversa, più o meno frequente, in funzione della valutazione dei rischi e del singolo lavoratore: la frequenza è fissata nel protocollo sanitario. Per alcuni rischi normati la legge indica cadenze specifiche (ad esempio per esposizione ad agenti cancerogeni o ad alcuni agenti chimici). Una novità rilevante è la possibilità, introdotta dalla riforma dell'art. 41, che l'organo di vigilanza possa disporre contenuti e periodicità diversi su richiesta motivata.
Le visite periodiche concorrono ad alimentare la cartella sanitaria e di rischio e possono far emergere la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Il lavoratore convocato è tenuto a sottoporsi agli accertamenti; il datore di lavoro deve invece garantire la convocazione, sostenere i costi e gestire le scadenze, pena sanzioni in caso di sorveglianza omessa.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 2, lett. b) D.Lgs. 81/08
- Art. 41, c. 4 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
controllo periodico, sorveglianza sanitaria periodica
Link correlati
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Cartella sanitaria e di rischio(glossario)
- Medico competente(glossario)
- Servizio di medicina del lavoro(servizio)
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.