La visita medica periodica è disciplinata dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e serve a controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori e a confermare il giudizio di idoneità alla mansione. È lo strumento che permette di intercettare precocemente gli effetti dell'esposizione professionale e di adeguare le misure di prevenzione.
La periodicità è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire una cadenza diversa, più o meno frequente, in funzione della valutazione dei rischi e del singolo lavoratore: la frequenza è fissata nel protocollo sanitario. Per alcuni rischi normati la legge indica cadenze specifiche (ad esempio per esposizione ad agenti cancerogeni o ad alcuni agenti chimici). Una novità rilevante è la possibilità, introdotta dalla riforma dell'art. 41, che l'organo di vigilanza possa disporre contenuti e periodicità diversi su richiesta motivata.
Le visite periodiche concorrono ad alimentare la cartella sanitaria e di rischio e possono far emergere la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Il lavoratore convocato è tenuto a sottoporsi agli accertamenti; il datore di lavoro deve invece garantire la convocazione, sostenere i costi e gestire le scadenze, pena sanzioni in caso di sorveglianza omessa.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 2, lett. b) D.Lgs. 81/08
- Art. 41, c. 4 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
controllo periodico, sorveglianza sanitaria periodica
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