La cartella sanitaria e di rischio è prevista dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08, che pone in capo al medico competente l'obbligo di istituirla, aggiornarla e custodirla per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Raccoglie l'anamnesi, gli esiti delle visite e degli accertamenti, i giudizi di idoneità e i dati relativi ai rischi cui il lavoratore è esposto, costituendo la memoria sanitaria individuale del percorso lavorativo.
La custodia deve avvenire nel rispetto del segreto professionale e della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003). La cartella va conservata, con salvaguardia della riservatezza, in un luogo concordato con il datore di lavoro; quest'ultimo non può conoscerne i contenuti clinici, ma deve assicurare i mezzi per la custodia. Alla cessazione dell'incarico il medico competente consegna la documentazione sanitaria al datore di lavoro, sempre nel rispetto della riservatezza.
Alla risoluzione del rapporto di lavoro, copia della cartella va consegnata al lavoratore; in caso di esposizione ad agenti specifici (cancerogeni, amianto, ecc.) sono previsti obblighi di conservazione prolungata e di trasmissione. La cartella può essere tenuta su supporto cartaceo o informatizzato. È un documento centrale anche in sede ispettiva e per la continuità della tutela sanitaria del lavoratore nel tempo.
Riferimenti normativi
- Art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/08
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Sinonimi
cartella sanitaria, fascicolo sanitario del lavoratore
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