La nomina del preposto non dovrebbe essere un adempimento formale: serve a chiarire chi vigila sul lavoro quotidiano, con quali poteri e su quali reparti o squadre. Dopo il rafforzamento normativo del ruolo, designare il preposto corretto è una scelta organizzativa critica.
Questa guida aiuta a selezionare la persona giusta, formalizzare l’incarico e collegarlo a formazione, deleghe operative e flussi di segnalazione.
Passi operativi
1. Individua il perimetro del ruolo
Definisci reparti, turni, squadre, appalti o aree dove serve vigilanza operativa. Evita nomine troppo generiche o prive di reale presidio quotidiano.
2. Verifica competenze e autorevolezza
Scegli una figura che conosca attività, lavoratori, procedure e criticità del reparto. Il preposto deve poter intervenire, segnalare e sospendere attività non sicure.
3. Formalizza la nomina con fac-simile
La lettera di incarico dovrebbe contenere almeno: dati azienda e lavoratore, area di competenza, compiti di vigilanza, poteri di segnalazione e sospensione, obbligo di formazione e data di efficacia.
4. Completa formazione e strumenti
Associa alla nomina il corso preposto, istruzioni operative, checklist di controllo, accesso ai documenti e canali rapidi per escalation verso datore di lavoro e RSPP.
5. Riesamina efficacia e copertura turni
Verifica almeno annualmente se il preposto nominato copre davvero i turni e se le segnalazioni generano azioni correttive. In caso di riorganizzazioni, aggiorna subito la nomina.
Domande frequenti
Il preposto va nominato per iscritto?
Sì, la formalizzazione scritta è la scelta corretta per delimitare compiti, area di vigilanza e data di decorrenza.
Un capoturno è sempre preposto?
Solo se sovrintende concretamente l’attività lavorativa e riceve un incarico coerente con il ruolo esercitato.
La formazione del preposto ogni quanto si aggiorna?
Almeno ogni 2 anni, con formazione specifica e prevalentemente in presenza secondo la disciplina vigente.
Riferimenti normativi
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 19 D.Lgs. 81/08
- D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021
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- Termine
Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Termine
Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
- Termine
Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.