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Sicurezza sul Lavoro in Sanità: Rischi e Misure

Ospedali, case di cura, RSA, laboratori e ambulatori espongono il personale a una combinazione di rischi tra le più complesse in assoluto: biologico, chimico, da radiazioni, movimentazione dei pazienti, aggressioni e stress. Vediamo cosa prevede il D.Lgs. 81/08, quali misure sono obbligatorie e come organizzare DVR, sorveglianza sanitaria e formazione alla luce degli aggiornamenti 2025/2026.

📅 18/06/2026⏱️ 10 min di lettura

I rischi del settore sanitario: biologico, chimico, fisico

Il settore sanitario è classificato come attività a rischio alto ai fini della formazione e della valutazione dei rischi. La peculiarità non è tanto il singolo pericolo, quanto la compresenza di rischi molto diversi sullo stesso operatore e spesso nella stessa giornata di lavoro. Per questo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di una struttura sanitaria deve essere particolarmente articolato e mai standardizzato.

I rischi si possono raggruppare in tre grandi famiglie:

  • Rischi biologici: contagio da agenti infettivi (virus, batteri, funghi) per via aerea, da contatto o per puntura accidentale;
  • Rischi chimici: gas anestetici, farmaci antiblastici (chemioterapici), disinfettanti, sterilizzanti, reagenti di laboratorio;
  • Rischi fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, microclima, movimentazione manuale e posture incongrue.

A questi si sommano i rischi trasversalitipici dell’ambiente di lavoro a contatto con il pubblico e con turni notturni: aggressioni, stress lavoro-correlato e affaticamento. La valutazione deve tenere conto anche delle lavoratrici madri e del lavoro notturno, molto diffuso nei reparti.

Rischio da agenti biologici e prevenzione delle punture accidentali

Il rischio biologico è il rischio caratterizzante della sanità ed è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266 e seguenti). Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi crescenti di pericolosità (art. 268). Il datore di lavoro deve valutare il rischio, adottare misure tecniche, organizzative e igieniche, garantire la formazione e la sorveglianza sanitaria, istituire il registro degli esposti e degli eventi accidentali e mettere a disposizione i vaccini efficaci. Per un approfondimento metodologico vedi la guida alla valutazione del rischio biologico.

Titolo X-bis: ferite da taglio e da punta nel settore sanitario

Una parte significativa delle esposizioni avviene per via parenterale, cioè tramite punture accidentali con aghi o taglienti contaminati. Per questo motivo il D.Lgs. 19/2014, in attuazione della Direttiva 2010/32/UE, ha introdotto il Titolo X-bis del D.Lgs. 81/08(artt. 286-bis – 286-septies), dedicato proprio alla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Le misure obbligatorie includono:

  • adozione di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza integrati (attivabili con una sola mano o automaticamente);
  • divieto di reincappucciamento manuale degli aghi e di altre pratiche a rischio;
  • procedure sicure di utilizzo e di smaltimento dei taglienti in contenitori idonei;
  • informazione, formazione e addestramento specifici degli operatori;
  • protocolli di profilassi post-esposizione e registrazione degli eventi accidentali (cosa fare in caso di infortunio da puntura).

⚠️ Le punture accidentali sono infortuni

Una puntura con ago potenzialmente infetto è un evento «piccolo» ma ad alto rischio (HBV, HCV, HIV). Va sempre gestita come un infortunio: medicazione, attivazione del protocollo post-esposizione, segnalazione al medico competente e registrazione. La sottovalutazione di questi eventi è uno degli errori più frequenti e gravi nel settore.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Radiologia, medicina nucleare, radioterapia, sale operatorie e laboratori espongono il personale a radiazioni ionizzanti. La materia è regolata principalmente dal D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione), che si integra con il D.Lgs. 81/08: occorre la classificazione dei lavoratori e delle aree, la nomina dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato, la dosimetria individuale e la sorveglianza sanitaria specifica per gli esposti.

Non vanno trascurate le radiazioni non ionizzanti, disciplinate dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08: i campi elettromagnetici della risonanza magnetica, il laser chirurgico e le sorgenti di radiazione ottica artificiale richiedono valutazioni, delimitazione delle zone e DPI dedicati. Anche il radon negli ambienti interrati o seminterrati (archivi, magazzini farmaceutici) va valutato come agente fisico.

MMC, movimentazione dei pazienti e rischio aggressioni

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) in sanità ha una connotazione specifica: la movimentazione dei pazientinon collaboranti o allettati. È una delle principali cause di patologie del rachide tra infermieri e OSS. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e le norme tecniche di riferimento (per i pazienti si usano metodi come l’indice MAPO, complementare al metodo NIOSH usato per i carichi inanimati) impongono di valutare il rischio e adottare misure organizzative e ausili: sollevatori, teli ad alto scorrimento, letti regolabili e procedure di lavoro in coppia.

Sempre più rilevante è il rischio di aggressioneagli operatori sanitari, in particolare in pronto soccorso, psichiatria, continuità assistenziale e servizi territoriali. Va valutato all’interno del DVR e gestito con misure organizzative (procedure di de-escalation, presidi di sicurezza, sistemi di allarme), ambientali e formative. Il carico emotivo, i turni e i ritmi alimentano inoltre lo stress lavoro-correlato, la cui valutazione è obbligatoria per tutte le aziende.

Sorveglianza sanitaria e vaccinazioni

Nelle strutture sanitarie la sorveglianza sanitariaè, di fatto, sempre obbligatoria: l’esposizione ad agenti biologici, chimici e radiazioni attiva l’obbligo previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. La nomina del medico competente è quindi un passaggio imprescindibile. Il medico:

  • definisce il protocollo sanitario in base ai rischi (esami ematochimici, marcatori, controlli specifici per gli esposti a radiazioni);
  • effettua le visite mediche preventive, periodiche e su richiesta, esprimendo il giudizio di idoneità alla mansione;
  • collabora alla valutazione dei rischi e propone le misure di prevenzione, comprese le vaccinazioni.

Sul fronte vaccinale, il datore di lavoro deve mettere a disposizione gratuitamentei vaccini efficaci per gli agenti biologici a cui i lavoratori sono o possono essere esposti (Titolo X). Il medico competente ne valuta l’indicazione caso per caso (ad esempio epatite B, secondo l’esposizione). Restano inoltre vigenti specifici obblighi vaccinali di settore per alcune figure: la materia va sempre verificata con il medico competente e con le indicazioni regionali.

DVR e formazione specifica in sanità

Il DVR di una struttura sanitaria deve trattare in modo distinto e approfondito tutti i rischi descritti, per reparto e per mansione. Trattandosi di rischi particolari, le procedure standardizzate non sono sufficienti: serve una valutazione tecnica specialistica, spesso con misurazioni strumentali. Per chi non dispone di competenze interne è opportuno affidarsi a un RSPP esterno qualificato per il settore.

La formazione in sanità è classificata a rischio altoe va integrata con moduli specifici (rischio biologico, uso dei dispositivi taglienti, antincendio, gestione delle aggressioni). Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025) sono stati ridefiniti durate e contenuti dei percorsi: è previsto un periodo transitorio con scadenza al 24 maggio 2026 per adeguarsi alle nuove disposizioni. Tra le novità, la durata della formazione del datore di lavoro è fissata in 16 ore.

RischioRiferimentoMisure chiave
BiologicoTitolo X (artt. 266+)DPI, igiene, registro esposti, vaccinazioni, sorveglianza sanitaria
Punture/taglientiTitolo X-bis (286-bis+)Dispositivi di sicurezza, no reincappucciamento, smaltimento sicuro
ChimicoTitolo IXCappe, sistemi chiusi per antiblastici, areazione gas anestetici
Radiazioni ionizzantiD.Lgs. 101/2020Classificazione aree/lavoratori, dosimetria, medico autorizzato
MMC pazientiTitolo VISollevatori, ausili, indice MAPO, lavoro in coppia
Aggressioni / stressArt. 28Procedure, allarmi, formazione, valutazione stress lavoro-correlato

Sanzioni in caso di DVR assente o carente

La mancata redazione del DVR espone il datore di lavoro a sanzioni penali rilevanti (arresto o ammenda), aggravate dove sono presenti rischi particolari come quelli sanitari. Per gli importi e i casi specifici puoi consultare la guida alle sanzioni per mancato DVR. In un contesto ad alto rischio come la sanità, un documento generico o non aggiornato è uno dei principali fattori di responsabilità in caso di infortunio.

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Domande frequenti

Quali sono i principali rischi per la sicurezza nelle strutture sanitarie?

I rischi prevalenti sono: rischio biologico (contagio da agenti infettivi e punture accidentali), rischio chimico (gas anestetici, farmaci antiblastici, disinfettanti), rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti, rischio di aggressione e stress lavoro-correlato. A questi si aggiungono i rischi comuni a ogni luogo di lavoro (elettrico, incendio, scivolamenti).

Cosa prevede il Titolo X-bis del D.Lgs. 81/08 sulle punture accidentali?

Il Titolo X-bis (artt. 286-bis – 286-septies), introdotto dal D.Lgs. 19/2014 in attuazione della Direttiva 2010/32/UE, impone in ospedali e strutture sanitarie l’uso di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, il divieto di reincappucciamento manuale degli aghi, procedure sicure di smaltimento, formazione specifica e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria per il personale sanitario?

Sì, di norma. L’esposizione ad agenti biologici, chimici e radiazioni rende la sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente definisce il protocollo sanitario, effettua le visite preventive e periodiche ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione, valutando anche l’opportunità delle vaccinazioni.

Le vaccinazioni del personale sanitario sono obbligatorie?

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione, a titolo gratuito, i vaccini efficaci per gli agenti biologici a cui i lavoratori sono o possono essere esposti (Titolo X del D.Lgs. 81/08). Il medico competente ne valuta l’indicazione nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Per alcune figure restano inoltre vigenti specifici obblighi vaccinali di settore.

Quali corsi di formazione sicurezza servono in una struttura sanitaria?

Oltre alla formazione generale e specifica dei lavoratori (rischio alto), servono la formazione di preposti e dirigenti, quella del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP, e l’addestramento sull’uso dei dispositivi e dei DPI. La formazione va aggiornata secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con periodo transitorio fino al 24 maggio 2026.