I costi della sicurezza nei contratti d’appalto sono soggetti a ribasso?
Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)
Norma di riferimento
- D.Lgs. 81/08 art. 26 c. 5: nei contratti d'appalto/somministrazione, il committente indica i costi delle misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenza. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
- D.Lgs. 36/2023 art. 41 c. 14 (Codice dei Contratti Pubblici): conferma il principio per gli appalti pubblici, sia per i costi da interferenza sia per gli oneri propri della sicurezza dell'impresa (questi ultimi inseriti nell'offerta come voce non comprimibile).
Distinzione operativa
| Voce | Soggetta a ribasso |
|---|---|
| Costi sicurezza da interferenze (DUVRI) | NO |
| Oneri di sicurezza interni all'impresa (PSC) | NO |
| Costi della manodopera | NO (D.Lgs. 36/2023 art. 41 c. 14) |
Verifiche del committente
- Annotare nei verbali di consegna lavori l'avvenuta verifica degli oneri.
- Nei contratti privati, allegare il DUVRI con quadro economico separato.
Conseguenze del mancato rispetto
Nullità delle clausole contrattuali che imputino al ribasso i costi sicurezza; possibile annullamento dell'aggiudicazione negli appalti pubblici (giurisprudenza ANAC consolidata).