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Quando il DUVRI NON è obbligatorio?

Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)

Casi di esonero (art. 26 c. 3-bis)

  • Servizi di natura intellettuale (es. consulenze).
  • Mere forniture di materiali o attrezzature, senza installazione.
  • Lavori o servizi di durata < 5 uomini-giorno (con verifica del rispetto della soglia anche tramite sub-appalti) purché non comportino:
  • rischi da agenti cancerogeni, biologici;
  • rischio incendio elevato (livello 3);
  • presenza di atmosfere esplosive;
  • rischio chimico significativo.

Cosa rimane obbligatorio nei casi di esonero

  • Verifica idoneità tecnico-professionale del contraente (art. 26 c. 1).
  • Informativa scritta sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle misure di emergenza (art. 26 c. 1 lett. b).
  • Cooperazione e coordinamento sui rischi di interferenza (anche senza documento formale).

Sostituto del DUVRI nei piccoli appalti

Resta obbligatoria una comunicazione scritta sulle misure di prevenzione dei rischi di interferenza, da conservare al pari del DUVRI.