Cos’è la delega di funzioni
La delega di funzioni è lo strumento, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto — tipicamente un dirigente — l’esercizio di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza, con il correlato spostamento della responsabilità penale per quegli adempimenti. È uno strumento di organizzazione tipico delle realtà complesse o articolate su più sedi, dove il datore di lavoro non può presidiare direttamente tutte le funzioni.
La delega opera però entro limiti precisi: non è ammessa per gli obblighi che la legge riserva in via esclusiva al datore di lavoro.
I requisiti di validità (art. 16)
Perché la delega sia efficace devono ricorrere tutti i requisiti del comma 1:
- risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
- conferire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti;
- essere accettata dal delegato per iscritto.
È inoltre richiesta un’adeguata e tempestiva pubblicità della delega.
Limiti, vigilanza e subdelega
La delega non è mai totale: restano in capo al datore di lavoro gli obblighi non delegabili dell’art. 17, cioè la valutazione di tutti i rischi con la redazione del DVR e la designazione del RSPP. Soprattutto, il comma 3 dell’art. 16 stabilisce che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite; tale vigilanza si intende assolta, in caso di adozione ed efficace attuazione, con il modello di verifica e controllo del MOG 231 (art. 30). È ammessa la subdelega a un ulteriore soggetto, con gli stessi requisiti e previa intesa con il datore di lavoro, ma chi ha ricevuto la subdelega non può a sua volta delegare. Una delega generica o priva di reale autonomia non produce effetti liberatori.
Domande frequenti
Quali sono i requisiti di una delega valida?
Forma scritta con data certa, professionalità ed esperienza del delegato, autonomia di spesa, attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo e accettazione scritta del delegato (art. 16).
Quali obblighi non si possono delegare?
Quelli dell’art. 17: la valutazione di tutti i rischi con la redazione del DVR e la designazione del RSPP restano sempre in capo al datore di lavoro.
La delega libera del tutto il datore di lavoro?
No. Resta l’obbligo di vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni delegate (art. 16, comma 3), che può essere assolto tramite l’efficace attuazione del modello organizzativo ex art. 30.
È possibile la subdelega?
Sì, alle medesime condizioni dell’art. 16 e previa intesa con il datore di lavoro, ma il soggetto subdelegato non può delegare ulteriormente le funzioni ricevute.
Una delega generica è efficace?
No. Una delega vaga o priva di effettiva autonomia di spesa e di poteri non produce effetti liberatori e non protegge l’organizzazione in caso di infortuni o contestazioni.
Riferimenti normativi
- Art. 16 D.Lgs. 81/08
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Art. 30 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Delega sicurezza, Delega prevenzionistica
Link correlati
- Datore di lavoro(glossario)
- Dirigente(glossario)
- MOG 231(glossario)
- RSPP(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.
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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È obbligatorio in ogni azienda e dispone di diritti di consultazione, accesso e informazione previsti dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08.
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.