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Termine · Compliance

Delega di funzioni

La delega di funzioni è l’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un soggetto qualificato specifici obblighi prevenzionistici. Per essere valida deve rispettare i requisiti dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08 (forma scritta, data certa, autonomia di spesa, accettazione) e non esclude l’obbligo di vigilanza del delegante.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è la delega di funzioni

La delega di funzioni è lo strumento, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto — tipicamente un dirigente — l’esercizio di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza, con il correlato spostamento della responsabilità penale per quegli adempimenti. È uno strumento di organizzazione tipico delle realtà complesse o articolate su più sedi, dove il datore di lavoro non può presidiare direttamente tutte le funzioni.

La delega opera però entro limiti precisi: non è ammessa per gli obblighi che la legge riserva in via esclusiva al datore di lavoro.

I requisiti di validità (art. 16)

Perché la delega sia efficace devono ricorrere tutti i requisiti del comma 1:

  • risultare da atto scritto recante data certa;
  • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
  • attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
  • conferire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti;
  • essere accettata dal delegato per iscritto.

È inoltre richiesta un’adeguata e tempestiva pubblicità della delega.

Limiti, vigilanza e subdelega

La delega non è mai totale: restano in capo al datore di lavoro gli obblighi non delegabili dell’art. 17, cioè la valutazione di tutti i rischi con la redazione del DVR e la designazione del RSPP. Soprattutto, il comma 3 dell’art. 16 stabilisce che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite; tale vigilanza si intende assolta, in caso di adozione ed efficace attuazione, con il modello di verifica e controllo del MOG 231 (art. 30). È ammessa la subdelega a un ulteriore soggetto, con gli stessi requisiti e previa intesa con il datore di lavoro, ma chi ha ricevuto la subdelega non può a sua volta delegare. Una delega generica o priva di reale autonomia non produce effetti liberatori.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti di una delega valida?

Forma scritta con data certa, professionalità ed esperienza del delegato, autonomia di spesa, attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo e accettazione scritta del delegato (art. 16).

Quali obblighi non si possono delegare?

Quelli dell’art. 17: la valutazione di tutti i rischi con la redazione del DVR e la designazione del RSPP restano sempre in capo al datore di lavoro.

La delega libera del tutto il datore di lavoro?

No. Resta l’obbligo di vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni delegate (art. 16, comma 3), che può essere assolto tramite l’efficace attuazione del modello organizzativo ex art. 30.

È possibile la subdelega?

Sì, alle medesime condizioni dell’art. 16 e previa intesa con il datore di lavoro, ma il soggetto subdelegato non può delegare ulteriormente le funzioni ricevute.

Una delega generica è efficace?

No. Una delega vaga o priva di effettiva autonomia di spesa e di poteri non produce effetti liberatori e non protegge l’organizzazione in caso di infortuni o contestazioni.

Riferimenti normativi

  • Art. 16 D.Lgs. 81/08
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 30 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Delega sicurezza, Delega prevenzionistica

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