Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed è obbligatoria per ogni azienda. Può essere interno (dipendente) o esterno (consulente). In aziende fino a determinate soglie dimensionali e per ATECO a basso rischio, il datore di lavoro stesso può svolgere il ruolo di RSPP (RSPP-DDL) previa formazione specifica.
Il RSPP collabora alla valutazione dei rischi, propone i programmi di formazione, partecipa alle riunioni periodiche, fornisce informazioni ai lavoratori. Per svolgere il ruolo deve possedere titolo di studio, attestato modulo A (28h), B (specifico per macrosettore, 48h) e C per RSPP esterni o interni (24h).
Riferimenti normativi
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Art. 31-33 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 07/07/2016
Sinonimi
Responsabile SPP, Responsabile servizio prevenzione
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- Termine
ASPP — Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione che supporta il RSPP nelle attività di prevenzione. Figura facoltativa ma frequente nelle aziende strutturate.
- Servizio
RSPP esterno
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno qualificato, con gestione completa degli adempimenti aziendali.
- Termine
RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Eletto o designato dai lavoratori: ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, consultazione e partecipazione alle riunioni periodiche.
- Termine
Medico Competente (MC)
Medico specializzato in medicina del lavoro che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.