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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Eletto o designato dai lavoratori: ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, consultazione e partecipazione alle riunioni periodiche.

Aggiornato il 2026-05-01

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è obbligatorio in ogni azienda o unità produttiva. Viene eletto direttamente dai lavoratori (aziende fino a 15 dipendenti) oppure eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali (oltre 15 dipendenti). Riceve una formazione di 32 ore con aggiornamento annuale (4h fino a 50 lavoratori, 8h oltre).

Diritti del RLS: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi, sulla scelta di RSPP/MC e degli addetti emergenza, ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale (incluso DVR), partecipazione alla riunione periodica annuale, facoltà di formulare osservazioni in caso di ispezioni.

Riferimenti normativi

  • Art. 47-50 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Rappresentante Lavoratori Sicurezza, RLST (territoriale)

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