Cos’è la dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE (o UE) di conformità è l’atto con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nell’Unione, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che un prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) della normativa di prodotto applicabile. È un documento obbligatorio e distinto dalla marcatura CE: la marcatura è il segno apposto sul prodotto, la dichiarazione è il documento che la giustifica. Per le macchine il riferimento è la Direttiva 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010), superata a regime dal Regolamento (UE) 2023/1230 applicabile dal 20 gennaio 2027; per i DPI il Regolamento (UE) 2016/425.
Contenuti minimi e marcatura CE
Ogni direttiva/regolamento elenca il contenuto della dichiarazione (per le macchine: Allegato II della 2006/42/CE). Gli elementi tipici:
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Identificazione del fabbricante | Ragione sociale e indirizzo completo |
| Identificazione del prodotto | Modello, tipo, numero di serie |
| Direttive/regolamenti applicati | Es. 2006/42/CE, e altre pertinenti (EMC, bassa tensione) |
| Norme armonizzate applicate | Riferimenti delle norme tecniche utilizzate |
| Eventuale organismo notificato | Per i prodotti soggetti a certificazione di terza parte |
| Dati del firmatario e data | Persona autorizzata a impegnare il fabbricante |
La dichiarazione è strettamente collegata al fascicolo tecnico e al manuale di istruzioni, che il fabbricante deve predisporre e conservare.
Obblighi del datore di lavoro utilizzatore
L’art. 70 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori dopo l’entrata in vigore della normativa di recepimento devono essere conformi alle disposizioni legislative di prodotto. In pratica, all’acquisto il datore di lavoro deve verificare la presenza di marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d’uso in lingua italiana, e conservarli. La dichiarazione non sostituisce la valutazione dei rischi (DVR) né le verifiche periodiche dell’art. 71: un prodotto marcato CE può comunque richiedere misure aggiuntive in funzione dell’uso e dell’ambiente. Attrezzature prive di dichiarazione o con documentazione incongruente espongono il datore di lavoro a contestazioni.
Domande frequenti
Chi rilascia la dichiarazione CE di conformità?
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione, che dichiara sotto la propria responsabilità la conformità del prodotto ai requisiti essenziali delle direttive o dei regolamenti applicabili.
Qual è la differenza tra marcatura CE e dichiarazione di conformità?
La marcatura CE è il segno apposto sul prodotto; la dichiarazione di conformità è il documento che la giustifica, indicando direttive, norme applicate e dati del fabbricante.
Cosa deve verificare il datore di lavoro all’acquisto di una macchina?
Ai sensi dell’art. 70 deve verificare marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d’uso in lingua italiana, e conservarli; le attrezzature devono essere conformi alla normativa di prodotto.
La dichiarazione CE sostituisce la valutazione dei rischi?
No. Un prodotto marcato CE può comunque richiedere misure aggiuntive in funzione dell’uso e dell’ambiente: restano dovuti il DVR e le verifiche periodiche dell’art. 71.
Quale norma si applica oggi alle macchine?
La Direttiva 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010); il Regolamento (UE) 2023/1230 si applicherà dal 20 gennaio 2027 sostituendo la direttiva macchine.
Riferimenti normativi
- Direttiva 2006/42/CE
- Regolamento UE 2016/425
- Art. 70 D.Lgs. 81/08
- Art. 71 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
DoC CE, dichiarazione CE, dichiarazione UE di conformità, Dichiarazione CE di conformità (macchina)
Link correlati
- Fascicolo tecnico(glossario)
- Manuale istruzioni macchina(glossario)
- Direttiva macchine(glossario)
- Rischio meccanico(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
Continua a leggere
- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
- Termine
PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.