Cos’è il fascicolo tecnico e chi lo costituisce
Il fascicolo tecnico (o fascicolo tecnico di costruzione) è l'insieme dei documenti che il fabbricante predispone per dimostrare che la macchina rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e di salute (RESS). È previsto dalla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010, e dal Regolamento UE 2023/1230 che la sostituisce con piena applicazione dal 20 gennaio 2027. Il fascicolo va costituito prima dell'immissione sul mercato e conservato a disposizione delle autorità di vigilanza per almeno 10 anni dalla fabbricazione.
Contenuti tipici
Il fascicolo documenta la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria a valutarne la conformità. Comprende in genere:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Descrizione generale | Disegno complessivo, schemi di comando, descrizione della macchina |
| Valutazione dei rischi | Analisi dei pericoli e misure adottate (procedura di riduzione del rischio) |
| Norme e specifiche | Norme armonizzate applicate e soluzioni tecniche adottate |
| Prove e calcoli | Risultati di prove, calcoli, verifiche effettuate dal fabbricante |
| Istruzioni | Copia delle istruzioni per l’uso |
| Dichiarazione | Copia della dichiarazione CE di conformità |
Rapporto con marcatura CE e obblighi del datore di lavoro
Il fascicolo tecnico è il presupposto della dichiarazione CE di conformità e dell'apposizione della marcatura CE: senza fascicolo la marcatura non è legittima. Il datore di lavoro utilizzatore non possiede il fascicolo (resta presso il fabbricante), ma deve verificare che la macchina acquistata sia accompagnata da marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni d'uso, requisiti che l'art. 70 del D.Lgs. 81/08 impone per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori.
Domande frequenti
Chi deve redigere il fascicolo tecnico?
Il fabbricante della macchina (o il suo mandatario stabilito nell’UE), prima di immettere il prodotto sul mercato e di apporre la marcatura CE.
Per quanto tempo va conservato il fascicolo tecnico?
Va tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza per almeno dieci anni a partire dalla data di fabbricazione della macchina (o dell’ultimo esemplare prodotto).
Il datore di lavoro utilizzatore deve avere il fascicolo tecnico?
No, il fascicolo resta presso il fabbricante. L’utilizzatore deve però disporre di marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni d’uso della macchina (art. 70 D.Lgs. 81/08).
Cosa contiene il fascicolo tecnico?
Disegni e schemi, la valutazione dei rischi con le misure adottate, le norme armonizzate applicate, prove e calcoli, le istruzioni per l’uso e copia della dichiarazione CE di conformità.
Cosa cambia con il Regolamento UE 2023/1230?
Il nuovo Regolamento Macchine sostituisce la Direttiva 2006/42/CE con applicazione dal 20 gennaio 2027, mantenendo l’obbligo del fascicolo tecnico e aggiornando i requisiti (es. cybersicurezza e documentazione digitale).
Riferimenti normativi
- Direttiva 2006/42/CE Allegato VII
- D.Lgs. 17/2010
- Regolamento UE 2023/1230
- Art. 70 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
fascicolo tecnico di costruzione, technical file, dossier tecnico, Fascicolo tecnico della macchina
Link correlati
- Dichiarazione di conformità CE(glossario)
- Direttiva Macchine(glossario)
- Rischio meccanico(glossario)
- DVR(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.