Nell'assicurazione INAIL la franchigia (o periodo di carenza) indica i primi giorni di inabilità temporanea assoluta per i quali l'Istituto non corrisponde l'indennità giornaliera. Il giorno in cui si è verificato l'infortunio è interamente a carico del datore di lavoro, che corrisponde la normale retribuzione. Per i tre giorni successivi (giorni di carenza) la legge pone a carico del datore di lavoro un trattamento, integrato dalla contrattazione collettiva, mentre l'indennità INAIL decorre dal quarto giorno successivo all'evento.
L'indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall'INAIL è pari, in misura ridotta, a una percentuale della retribuzione media giornaliera nei primi giorni di indennizzo e a una percentuale più elevata a partire dai giorni successivi, fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi. Il meccanismo della franchigia spiega perché un infortunio breve possa non generare alcuna prestazione economica a carico dell'Istituto.
È importante non confondere la franchigia assicurativa (che riguarda l'indennità al lavoratore) con la soglia di tre giorni che determina l'obbligo di denuncia di infortunio: un infortunio guaribile entro tre giorni non comporta, di regola, l'obbligo di denuncia ai fini assicurativi, ferme restando le comunicazioni a fini statistici previste dal D.Lgs. 81/08. La corretta gestione di questi termini è essenziale per evitare errori nelle buste paga e nell'invio degli adempimenti all'INAIL.
Riferimenti normativi
- Art. 68 e Art. 73 D.P.R. 1124/1965
- D.Lgs. 38/2000
Sinonimi
Periodo di carenza, Carenza infortunio, Giorni di franchigia
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