L'infortunio in itinere è l'evento lesivo che si verifica nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa, nonché, entro certi limiti, nel percorso tra due luoghi di lavoro o per la consumazione abituale dei pasti quando non esista una mensa aziendale. La tutela è stata codificata dall'Art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha inserito una specifica disciplina nel Testo Unico, recependo orientamenti giurisprudenziali consolidati.
La copertura assicurativa presuppone che il percorso sia quello normale e che lo spostamento risponda a una necessità connessa al lavoro. L'uso del mezzo privato è tutelato quando necessitato, cioè quando l'utilizzo del mezzo pubblico non sia possibile o risulti eccessivamente disagevole rispetto agli orari e alle sedi. Sono di norma esclusi gli eventi riconducibili a interruzioni o deviazioni del tragitto non necessitate o non motivate da esigenze essenziali, così come quelli provocati da condotte del lavoratore che integrino il cosiddetto rischio elettivo (ad esempio guida in stato di ebbrezza o in assenza di patente).
Un'attenzione particolare è dedicata alla mobilità sostenibile: l'uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro è considerato sempre necessitato ai fini della tutela. L'infortunio in itinere, se riconosciuto, dà diritto alle stesse prestazioni dell'infortunio sul lavoro (indennità di temporanea, cure, indennizzo dei postumi permanenti ed eventuale rendita) e comporta per il datore di lavoro i medesimi obblighi di denuncia all'INAIL. Tali eventi, tuttavia, non incidono sull'oscillazione del tasso del premio per andamento infortunistico, trattandosi di accadimenti che si verificano al di fuori dell'ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 12 D.Lgs. 38/2000
- Art. 2 D.P.R. 1124/1965
Sinonimi
Infortunio nel tragitto casa-lavoro, Infortunio nel percorso casa-lavoro
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