La rendita INAIL è una prestazione economica a carattere continuativo che l'Istituto eroga quando da un infortunio o da una malattia professionale derivano postumi permanenti di una certa entità. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 38/2000, per gli eventi successivi alla sua entrata in vigore l'indennizzo è collegato al concetto di danno biologico: i postumi vengono valutati in gradi percentuali secondo apposite tabelle. Al di sotto di una soglia minima non spetta alcun indennizzo; per i gradi intermedi è previsto un indennizzo in capitale (una tantum) a ristoro del solo danno biologico; al raggiungimento di un grado più elevato l'indennizzo assume la forma della rendita, che ristora sia il danno biologico sia le conseguenze patrimoniali sulla capacità di lavoro.
Accanto alla rendita diretta esiste la rendita ai superstiti, riconosciuta a coniuge, figli e, in mancanza, ad altri familiari a carico nei casi di infortunio o malattia professionale con esito mortale, insieme all'assegno funerario. La rendita è soggetta a rivalutazione e può essere rivista nel tempo in funzione dell'evoluzione delle condizioni di salute del titolare (revisione per aggravamento o miglioramento) entro i termini previsti dalla legge.
La rendita rappresenta la prestazione di maggior rilievo del sistema indennitario INAIL e si distingue dall'indennità di temporanea, che copre invece il periodo di assenza dal lavoro fino alla guarigione o alla stabilizzazione dei postumi. La sua erogazione presuppone l'accertamento medico-legale del nesso causale tra l'evento e i postumi e la corretta presentazione delle denunce di infortunio o malattia professionale.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 38/2000
- D.P.R. 1124/1965
- D.M. 12/07/2000 (danno biologico)
Sinonimi
Rendita per inabilità permanente, Rendita ai superstiti, Indennizzo in rendita
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