Il premio INAIL rappresenta il corrispettivo dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto ai sensi del Testo Unico (D.P.R. 1124/1965). È interamente a carico del datore di lavoro: il lavoratore non ne sostiene alcuna quota. La base di calcolo è costituita dalle retribuzioni effettive (o convenzionali, in alcuni casi) corrisposte nell'anno, moltiplicate per il tasso applicabile alla lavorazione svolta, espresso in millesimi e individuato dalla Tariffa dei premi.
Il tasso di partenza è il cosiddetto tasso medio di tariffa, associato alla voce di lavorazione che descrive l'attività aziendale. Su di esso opera il meccanismo di oscillazione del tasso: nei primi due anni di attività si applica una riduzione iniziale, mentre dal terzo anno il tasso può oscillare in più o in meno (oscillazione per andamento infortunistico, ex Art. 22 e seguenti delle Modalità di Applicazione delle Tariffe) confrontando gli infortuni e le malattie professionali dell'azienda con i valori medi della stessa lavorazione. Una ulteriore riduzione è ottenibile su domanda tramite il modello OT23, per interventi di prevenzione attuati oltre gli obblighi di legge.
La corretta determinazione del premio dipende quindi da tre elementi: la classificazione dell'attività (voce di tariffa e gestione tariffaria), l'imponibile retributivo e i fattori di oscillazione. Errori nell'inquadramento o nella comunicazione delle retribuzioni possono generare recuperi di premio e sanzioni civili. Il versamento avviene principalmente con il meccanismo dell'autoliquidazione annuale.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 1124/1965
- D.Lgs. 38/2000
- D.M. Tariffa dei premi (Modalità di Applicazione delle Tariffe)
Sinonimi
Premio assicurativo INAIL, Contributo INAIL
Link correlati
- INAIL(glossario)
- Tariffa dei premi(glossario)
- OT23(glossario)
- Riduzione premi INAIL (OT23)(tool)
Continua a leggere
- Termine
Denuncia di infortunio
La denuncia di infortunio è l'obbligo del datore di lavoro di comunicare telematicamente all'INAIL gli infortuni occorsi ai lavoratori prognosticati guaribili in più di tre giorni, oltre al giorno dell'evento.
- Termine
Franchigia infortunio (periodo di carenza)
La franchigia o carenza è il periodo iniziale dell'inabilità temporanea da infortunio per il quale l'INAIL non eroga l'indennità: il giorno dell'evento e i tre giorni successivi restano a carico del datore di lavoro.
- Termine
Rendita INAIL
La rendita INAIL è la prestazione economica periodica erogata in caso di danni permanenti rilevanti da infortunio o malattia professionale, o ai superstiti in caso di decesso del lavoratore assicurato.
- Termine
Infortunio in itinere
L'infortunio in itinere è quello che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, tutelato dall'INAIL a determinate condizioni.