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Termine · Sorveglianza sanitaria

Idoneità con prescrizioni

L’idoneità con prescrizioni (o con limitazioni) è il giudizio con cui il medico competente dichiara il lavoratore idoneo alla mansione a condizione che siano adottate specifiche misure o vincoli.

Aggiornato il 2026-06-18

L'idoneità con prescrizioni o limitazioni è una delle possibili formulazioni del giudizio di idoneità previste dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Con essa il medico competente dichiara il lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma subordina tale idoneità all'osservanza di precise condizioni: si parla di prescrizioni quando si impongono adempimenti aggiuntivi (ad esempio l'uso di un determinato DPI o di un ausilio), e di limitazioni quando si circoscrive l'attività (ad esempio divieto di movimentazione manuale oltre un certo peso o di turni notturni).

Le prescrizioni e le limitazioni sono vincolanti per il datore di lavoro, che è tenuto a organizzare il lavoro in modo da rispettarle. Se le condizioni indicate non sono compatibili con la mansione, il datore deve valutare l'adattamento del posto di lavoro o l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 81/08, garantendo comunque la conservazione del trattamento economico nei casi previsti. Anche il lavoratore è tenuto a rispettare le prescrizioni ricevute.

Il giudizio va espresso per iscritto e comunicato al lavoratore e al datore di lavoro. Contro l'idoneità con prescrizioni, come contro ogni giudizio del medico competente, è ammesso ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla comunicazione. Le limitazioni vanno periodicamente riviste in occasione delle visite successive, poiché possono essere confermate, modificate o revocate in base all'evoluzione dello stato di salute.

Riferimenti normativi

  • Art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08
  • Art. 42 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

idoneità con limitazioni, idoneità parziale, idoneità condizionata

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