L'idoneità con prescrizioni o limitazioni è una delle possibili formulazioni del giudizio di idoneità previste dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Con essa il medico competente dichiara il lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma subordina tale idoneità all'osservanza di precise condizioni: si parla di prescrizioni quando si impongono adempimenti aggiuntivi (ad esempio l'uso di un determinato DPI o di un ausilio), e di limitazioni quando si circoscrive l'attività (ad esempio divieto di movimentazione manuale oltre un certo peso o di turni notturni).
Le prescrizioni e le limitazioni sono vincolanti per il datore di lavoro, che è tenuto a organizzare il lavoro in modo da rispettarle. Se le condizioni indicate non sono compatibili con la mansione, il datore deve valutare l'adattamento del posto di lavoro o l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 81/08, garantendo comunque la conservazione del trattamento economico nei casi previsti. Anche il lavoratore è tenuto a rispettare le prescrizioni ricevute.
Il giudizio va espresso per iscritto e comunicato al lavoratore e al datore di lavoro. Contro l'idoneità con prescrizioni, come contro ogni giudizio del medico competente, è ammesso ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla comunicazione. Le limitazioni vanno periodicamente riviste in occasione delle visite successive, poiché possono essere confermate, modificate o revocate in base all'evoluzione dello stato di salute.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08
- Art. 42 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
idoneità con limitazioni, idoneità parziale, idoneità condizionata
Link correlati
- Giudizio di idoneità(glossario)
- Inidoneità alla mansione(glossario)
- Ricorso al giudizio di idoneità(glossario)
- Servizio di medicina del lavoro(servizio)
Continua a leggere
- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.