Il ricorso al giudizio di idoneità è disciplinato dall'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08. Avverso i giudizi del medico competente — idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente — è ammesso ricorso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio. Lo strumento garantisce un riesame imparziale di una decisione che incide direttamente sulla posizione lavorativa.
L'organo di vigilanza competente è, di norma, lo Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ASL territorialmente competente. A seguito del ricorso, l'organo di vigilanza, dopo eventuali accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio del medico competente. La decisione assunta in sede di ricorso è vincolante per le parti e sostituisce, nei limiti di quanto stabilito, il giudizio originario.
È importante distinguere il ricorso dalla semplice richiesta di chiarimenti: il termine di trenta giorni è perentorio e il giudizio resta efficace fino all'eventuale modifica. In pendenza di ricorso il datore di lavoro deve comunque comportarsi in modo prudente rispetto alla tutela della salute, attenendosi alle indicazioni vigenti. Il ricorso non comporta oneri per il lavoratore in termini di accertamenti sanitari, che restano a carico del datore di lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
ricorso all’organo di vigilanza, impugnazione del giudizio di idoneità
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.