Il ricorso al giudizio di idoneità è disciplinato dall'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08. Avverso i giudizi del medico competente — idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente — è ammesso ricorso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio. Lo strumento garantisce un riesame imparziale di una decisione che incide direttamente sulla posizione lavorativa.
L'organo di vigilanza competente è, di norma, lo Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ASL territorialmente competente. A seguito del ricorso, l'organo di vigilanza, dopo eventuali accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio del medico competente. La decisione assunta in sede di ricorso è vincolante per le parti e sostituisce, nei limiti di quanto stabilito, il giudizio originario.
È importante distinguere il ricorso dalla semplice richiesta di chiarimenti: il termine di trenta giorni è perentorio e il giudizio resta efficace fino all'eventuale modifica. In pendenza di ricorso il datore di lavoro deve comunque comportarsi in modo prudente rispetto alla tutela della salute, attenendosi alle indicazioni vigenti. Il ricorso non comporta oneri per il lavoratore in termini di accertamenti sanitari, che restano a carico del datore di lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
ricorso all’organo di vigilanza, impugnazione del giudizio di idoneità
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Relazione annuale del MC sullo stato di salute dei lavoratori. Trasmessa via INAIL entro il 31 marzo.