L'inidoneità alla mansione è una delle formulazioni del giudizio di idoneità contemplate dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Può essere temporanea, quando lo stato di salute controindica la mansione solo per un periodo determinato (in tal caso il medico ne indica i limiti temporali), oppure permanente, quando la controindicazione ha carattere definitivo. È sempre riferita alla mansione specifica e ai rischi correlati, non alla capacità lavorativa in assoluto.
A fronte di un giudizio di inidoneità, il datore di lavoro deve attuare quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 81/08: ove possibile, adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendo la retribuzione corrispondente alla mansione di provenienza nei limiti di legge. Il datore non può far svolgere al lavoratore una mansione per la quale è stato giudicato inidoneo. L'eventuale impossibilità oggettiva di ricollocazione apre questioni gestionali e contrattuali che vanno affrontate con prudenza e nel rispetto delle tutele del lavoratore.
Il giudizio di inidoneità deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro ed è impugnabile con ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni. L'inidoneità temporanea va riverificata alla scadenza del periodo indicato dal medico competente, che potrà confermarla, trasformarla in idoneità con prescrizioni o revocarla.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08
- Art. 42 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
non idoneità, inidoneità temporanea, inidoneità permanente
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.