L'inidoneità alla mansione è una delle formulazioni del giudizio di idoneità contemplate dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Può essere temporanea, quando lo stato di salute controindica la mansione solo per un periodo determinato (in tal caso il medico ne indica i limiti temporali), oppure permanente, quando la controindicazione ha carattere definitivo. È sempre riferita alla mansione specifica e ai rischi correlati, non alla capacità lavorativa in assoluto.
A fronte di un giudizio di inidoneità, il datore di lavoro deve attuare quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 81/08: ove possibile, adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendo la retribuzione corrispondente alla mansione di provenienza nei limiti di legge. Il datore non può far svolgere al lavoratore una mansione per la quale è stato giudicato inidoneo. L'eventuale impossibilità oggettiva di ricollocazione apre questioni gestionali e contrattuali che vanno affrontate con prudenza e nel rispetto delle tutele del lavoratore.
Il giudizio di inidoneità deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro ed è impugnabile con ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni. L'inidoneità temporanea va riverificata alla scadenza del periodo indicato dal medico competente, che potrà confermarla, trasformarla in idoneità con prescrizioni o revocarla.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08
- Art. 42 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
non idoneità, inidoneità temporanea, inidoneità permanente
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