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Medico competente: nomina, compiti e sorveglianza sanitaria

Il medico competente è il professionista che il datore di lavoro nomina quando l’attività comporta sorveglianza sanitaria. Collabora alla valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione (artt. 25 e 41).

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quando si nomina

La nomina del medico competente è obbligatoria, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria. Il medico deve possedere i titoli e i requisiti dell’art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti) ed essere iscritto nell’apposito elenco del Ministero della Salute. Può operare come dipendente, libero professionista convenzionato o dipendente di una struttura sanitaria.

Compiti (art. 25)

L’art. 25 elenca i compiti del medico competente, tra cui:

  • collaborare con il datore di lavoro e l’SPP alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela;
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi specifici;
  • esprimere i giudizi di idoneità alla mansione;
  • istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (o con periodicità diversa concordata in base ai rischi);
  • partecipare alla riunione periodica e collaborare all’attuazione del primo soccorso.

La sorveglianza sanitaria (art. 41)

L’art. 41 disciplina la sorveglianza sanitaria, che comprende la visita preventiva (prima dell’adibizione alla mansione), periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti e la visita preventiva in fase preassuntiva. Al termine, il medico esprime il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, inidoneo temporaneo o permanente), comunicandolo per iscritto a lavoratore e datore di lavoro. Avverso il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio nominare il medico competente?

Quando la valutazione dei rischi rileva la necessità di sorveglianza sanitaria, cioè in presenza di rischi per la salute (es. movimentazione manuale, VDT oltre soglia, agenti chimici, rumore, vibrazioni, agenti biologici).

Quali requisiti deve avere il medico competente?

Deve possedere i titoli dell’art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o equipollenti, docenza, o altri titoli previsti) ed essere iscritto nell’apposito elenco del Ministero della Salute.

Che cos’è il giudizio di idoneità alla mansione?

È l’esito della sorveglianza sanitaria con cui il medico dichiara il lavoratore idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, oppure inidoneo (temporaneamente o permanentemente) alla mansione specifica.

Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro?

Sì. L’art. 25 prevede il sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, salvo periodicità diversa concordata con il datore di lavoro in base ai rischi.

Si può fare ricorso contro il giudizio di idoneità?

Sì. Lavoratore o datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.

Riferimenti normativi

  • Art. 25 D.Lgs. 81/08
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08
  • Art. 38 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Medico competente, Medico del lavoro, MC

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