Il preposto di fatto è la persona che, pur in assenza di una formale designazione, esercita in concreto i poteri tipici del preposto: sovrintende all'attività lavorativa, impartisce direttive e controlla la corretta esecuzione del lavoro da parte di altri. Il nostro ordinamento accoglie il cosiddetto principio di effettività (art. 299 D.Lgs. 81/08): le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita di fatto i poteri giuridici riferiti a datore di lavoro, dirigente o preposto, a prescindere dall'investitura formale. In sostanza, chi comanda risponde, anche se nessun atto lo ha nominato.
L'art. 2 del Testo Unico definisce il preposto come colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. Gli obblighi del preposto sono elencati dall'art. 19: sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori, intervenire per correggere comportamenti non conformi e, in caso di rilevazione di deficienze o di pericolo grave e imminente, interrompere l'attività e segnalare al datore di lavoro o al dirigente.
La modifica introdotta dal D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) ha rafforzato il ruolo: il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare formalmente il preposto e questi deve interrompere temporaneamente l'attività in caso di non conformità. Resta però fermo il principio di effettività: l'esistenza di una nomina formale non esclude che possa rispondere anche chi, di fatto, ha svolto funzioni di preposto. Per questo è interesse dell'azienda far coincidere realtà organizzativa e organigramma della sicurezza, formando e individuando i preposti reali ed evitando situazioni in cui qualcuno coordina senza inquadramento, formazione (8 ore con aggiornamento periodico) e riconoscimento del ruolo.
Riferimenti normativi
- Art. 2 D.Lgs. 81/08
- Art. 19 D.Lgs. 81/08
- Art. 299 D.Lgs. 81/08
- D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021)
Sinonimi
Preposto di fatto, Preposto non nominato, Capo squadra di fatto
Link correlati
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Delega di funzioni
La delega di funzioni è l'atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un soggetto idoneo specifici obblighi di sicurezza: per essere efficace deve rispettare i requisiti di forma e contenuto dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.
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RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Figura obbligatoria nominata dal datore di lavoro: coordina il servizio di prevenzione e protezione, elabora il DVR e propone misure di sicurezza.
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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Eletto o designato dai lavoratori: ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, consultazione e partecipazione alle riunioni periodiche.
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Medico Competente (MC)
Medico specializzato in medicina del lavoro che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.