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Termine · Responsabilità

Delega di funzioni

La delega di funzioni è l'atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un soggetto idoneo specifici obblighi di sicurezza: per essere efficace deve rispettare i requisiti di forma e contenuto dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-18

La delega di funzioni è lo strumento che consente al datore di lavoro di trasferire a un altro soggetto (tipicamente un dirigente) l'adempimento di determinati obblighi di sicurezza, spostando su di lui la corrispondente posizione di garanzia e responsabilità penale. È disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08, che codifica i principi elaborati in precedenza dalla giurisprudenza, fissando condizioni stringenti perché la delega sia valida ed efficace.

I requisiti di validità sono: la forma scritta con data certa; il possesso, da parte del delegato, di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; l'attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni; l'attribuzione dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni; e l'accettazione della delega da parte del delegato, anch'essa per iscritto. La legge richiede inoltre che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega ha limiti precisi. L'art. 17 individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP. Questi non possono mai essere trasferiti. Inoltre la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni delegate, obbligo che si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo (richiamando il modello organizzativo ex art. 30). È ammessa la subdelega, alle medesime condizioni, ma con ulteriori limiti. La delega di funzioni va infine tenuta distinta dalla mera ripartizione interna dei compiti e dal principio di effettività dell'art. 299: anche senza delega formale, chi esercita di fatto i poteri ne assume le responsabilità.

Riferimenti normativi

  • Art. 16 D.Lgs. 81/08
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 30 D.Lgs. 81/08
  • Art. 299 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Delega di funzioni, Delega di sicurezza, Delega ex art. 16

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