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Termine · Documenti

Registro degli esposti ad agenti biologici

Registro che documenta i lavoratori esposti ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4, con la natura dell'esposizione e gli eventuali incidenti, tenuto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 280 del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-18

Quando l'attività comporta l'uso o l'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e/o 4, il datore di lavoro deve istituire e aggiornare un registro degli esposti. L'obbligo è previsto dall'art. 280 del D.Lgs. 81/08. Nel registro sono iscritti i lavoratori esposti con l'indicazione dell'attività svolta, dell'agente biologico utilizzato o presente e degli eventuali incidenti ed esposizioni accidentali.

Il registro è tenuto dal datore di lavoro tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed è custodito con la collaborazione del medico competente. Il medico competente conserva inoltre, per ciascun lavoratore, le cartelle sanitarie e di rischio. I dati devono essere comunicati, secondo le modalità di legge, all'INAIL (subentrato all'ex ISPESL nelle relative funzioni) e all'organo di vigilanza; il registro va consegnato all'INAIL in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di attività dell'azienda.

La normativa stabilisce tempi di conservazione lunghi proprio per la possibile latenza degli effetti: il registro e la documentazione vanno conservati di norma per dieci anni dalla cessazione dell'attività che comporta l'esposizione, termine che sale a quarant'anni dall'ultima esposizione nei casi di agenti biologici che possono provocare infezioni con lunghi periodi di latenza. Una gestione ordinata e digitale del registro facilita aggiornamenti, accessi del lavoratore ai propri dati, tracciabilità degli incidenti e produzione di evidenze in caso di ispezione.

Riferimenti normativi

  • Art. 280 D.Lgs. 81/08
  • Art. 281 D.Lgs. 81/08
  • Titolo X D.Lgs. 81/08

Sinonimi

registro esposti biologici, registro esposizione agenti biologici

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