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RLST — Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza

Il RLST è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che esercita le sue funzioni con riferimento a tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è stato eletto o designato il RLS interno (art. 48). Garantisce così la rappresentanza dei lavoratori soprattutto nelle micro e piccole imprese.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il RLST e quando interviene

L’art. 48 del D.Lgs. 81/08 disciplina il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto in cui non è stato eletto o designato il rappresentante interno (art. 47). È la risposta del Testo Unico al problema della rappresentanza nelle piccole e micro imprese, dove l’elezione di un RLS aziendale è spesso difficile. Il RLST è di norma individuato nell’ambito degli organismi paritetici o secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Funzioni, accesso e attribuzioni

Al RLST si applicano le stesse attribuzioni del RLS elencate all’art. 50: consultazione sulla valutazione dei rischi, accesso al DVR, partecipazione alla riunione periodica, ricezione delle informazioni, promozione delle misure di prevenzione.

AspettoRLS aziendale (art. 47)RLST (art. 48)
AmbitoSingola azienda/unità produttivaPiù aziende del territorio o comparto
Quando operaDove è eletto/designatoDove manca l’RLS interno
AttribuzioniArt. 50Art. 50 (medesime)
Accesso ai luoghi di lavoroDirettoPrevia comunicazione/segnalazione preventiva

Per l’accesso ai luoghi di lavoro il RLST deve dare comunicazione preventiva al datore di lavoro; le modalità di esercizio delle funzioni, le risorse e gli strumenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva. Le aziende fino a 15 lavoratori che non eleggono il RLS interno fanno riferimento al RLST.

Fondo di sostegno e organismi paritetici

L’art. 52 ha istituito presso l’INAIL un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLS territoriali e alla pariteticità, finanziato anche dai datori di lavoro che non hanno eletto o designato il RLS. Gli organismi paritetici (art. 51) sono il luogo privilegiato per l’individuazione del RLST, la programmazione della formazione e il supporto alle imprese prive di rappresentanza interna. La formazione del RLST segue le regole dell’art. 37, comma 11, con durata e aggiornamento dedicati al ruolo.

Domande frequenti

Cos’è il RLST?

È il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che esercita le funzioni del RLS per tutte le aziende del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato un rappresentante interno (art. 48).

Quando un’azienda fa riferimento al RLST?

Quando al suo interno non viene eletto o designato il RLS aziendale: è il caso tipico delle piccole e micro imprese, in particolare quelle fino a 15 lavoratori.

Il RLST ha le stesse attribuzioni del RLS interno?

Sì. Si applicano le attribuzioni dell’art. 50: consultazione sulla valutazione dei rischi, accesso al DVR, partecipazione alla riunione periodica e ricezione delle informazioni sulla prevenzione.

Come accede il RLST ai luoghi di lavoro?

Può accedere ai luoghi di lavoro delle aziende di competenza dandone comunicazione preventiva al datore di lavoro, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.

Chi finanzia il sistema del RLST?

L’art. 52 ha istituito presso l’INAIL un fondo di sostegno alimentato anche dai datori di lavoro che non hanno eletto o designato il RLS, a supporto della rappresentanza territoriale e della pariteticità.

Riferimenti normativi

  • Art. 47 D.Lgs. 81/08
  • Art. 48 D.Lgs. 81/08
  • Art. 50 D.Lgs. 81/08
  • Art. 51 D.Lgs. 81/08
  • Art. 52 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

rappresentante territoriale, RLS territoriale, rappresentante lavoratori sicurezza territoriale

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