La sostituzione è la misura di prevenzione di primo livello nella gerarchia di tutela contro il rischio chimico. Il D.Lgs. 81/08 (art. 225) stabilisce che il datore di lavoro, in via prioritaria, deve evitare l'uso di agenti chimici pericolosi sostituendoli con altri che, per le condizioni d'uso, non sono pericolosi o lo sono meno per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Solo quando la sostituzione non è tecnicamente possibile si ricorre, in ordine, a misure tecniche e organizzative, a protezioni collettive e infine ai dispositivi di protezione individuale.
Il principio è ancora più stringente per gli agenti cancerogeni e mutageni: l'art. 235 impone di sostituire la sostanza con una non pericolosa o meno pericolosa quando tecnicamente possibile, e in caso contrario di garantire la lavorazione in sistema chiuso. La sostituzione può riguardare la sostanza in sé (ad esempio passare a un solvente a base acquosa), ma anche la forma fisica (pellet anziché polvere per ridurre la dispersione) o il processo (applicazione a pennello anziché a spruzzo).
La valutazione di sostituzione deve essere documentata e basata su un'analisi delle alternative che consideri non solo la pericolosità intrinseca ma l'intero profilo di rischio: a volte un'alternativa meno tossica può introdurre rischi diversi (ad esempio di infiammabilità) o richiedere condizioni operative differenti. Per questo l'analisi va condotta caso per caso, traendo le informazioni dalle Schede Dati di Sicurezza e, dove pertinente, dalle restrizioni e autorizzazioni previste dal Regolamento REACH. La sostituzione efficace riduce stabilmente il rischio alla fonte ed è spesso più sostenibile, anche economicamente, rispetto al solo ricorso ai DPI.
Riferimenti normativi
- Art. 225 D.Lgs. 81/08
- Art. 235 D.Lgs. 81/08 (agenti cancerogeni e mutageni)
- Regolamento REACH (CE 1907/2006)
Sinonimi
Sostituzione sostanza pericolosa, Principio di sostituzione
Link correlati
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- Rischio chimico(glossario)
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Rischio Chimico
Il rischio chimico deriva dalla presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. Va valutato considerando proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell’esposizione e circostanze d’uso, secondo il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, con misure graduate in base all’entità del rischio.
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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Registro cancerogeni
Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è il documento, previsto dall’art. 243, in cui il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti, l’attività svolta, l’agente e, ove noto, il valore dell’esposizione. È istituito e aggiornato dal medico competente e trasmesso a INAIL e organi di vigilanza.
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Scheda dati di sicurezza SDS
La scheda dati di sicurezza (SDS) è il documento, previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH e dall’Allegato II, con cui il fornitore comunica pericoli, misure di prevenzione e gestione delle emergenze di sostanze e miscele pericolose. È strutturata in 16 sezioni obbligatorie ed è la base per la valutazione del rischio chimico nel DVR.